Cassazione Penale, Sentenza n. 20976/2025 del 05/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Locri. Il ricorrente contestava che l'appello fosse tardivo: il difensore ha dedotto che l'imputato fosse stato giudicato "in assenza" e che, perciò, al termine ordinario di 45 giorni dovessero aggiungersi ulteriori 15 giorni ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha rilevato che, nonostante l'intestazione della sentenza riportasse la dicitura "assente", l'imputato era effettivamente rappresentato in udienza da un procuratore speciale (Avv. Salvatore Rodinò) munito di procura speciale conferita il 04/01/2025, con poteri ampi inclusa la richiesta di riti speciali; pertanto l'imputato doveva considerarsi presente ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, c.p.p. Conseguentemente non si applica l'allungamento di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. I termini per proporre appello (motivazione depositata l'11/11/2024; termine decadenziale di 45 giorni decorso dal 16/11/2024 e scaduto il 31/12/2024) risultavano quindi spirati e l'appello depositato il 07/01/2025 era tardivo. Sono state altresì liquidate le spese e disposta la sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990 art. 73, co. 5
reato contestato: illecita detenzione di cocaina destinata alla cessione
La norma è stata applicata per la qualificazione del fatto (detenzione di stupefacente ai fini di spaccio) sulla base della quantità, confezionamento e presenza di denaro
richiesta di autorizzazione non presente
Richiamata in relazione alla mancanza di autorizzazione per la detenzione della sostanza
codice di procedura penale art. 544, comma 3
termine fissato dal giudice per il deposito delle motivazioni
Il deposito della motivazione entro i 30 giorni fissati dal giudice è stato rilevante per la decorrenza del termine di impugnazione
codice di procedura penale art. 585, commi 1 e 1-bis
termine ordinario di 45 giorni per proporre appello; comma 1-bis prevede ulteriore termine di 15 giorni per l'imputato giudicato in assenza
La Corte ha ritenuto che il comma 1-bis non si applica quando l'imputato è rappresentato in udienza da procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale, poiché in tal caso l'imputato è considerato presente ex art. 420, comma 2-ter
codice di procedura penale art. 420, comma 2-ter
"è considerato presente l'imputato che ... è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale"
Principio chiave: la presenza in udienza del procuratore speciale fa ritenere l'imputato presente e impedisce l'applicazione dell'allungamento del termine per l'impugnazione previsto per gli assenti
codice di procedura penale art. 616
sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso
Applicata per la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La presenza in udienza di un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale fa considerare l'imputato "presente" ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, c.p.p., anche se nella sentenza-documento l'intestazione recasse "assente".
- L'ulteriore termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. per l'impugnazione dell'imputato giudicato in assenza non si applica quando l'imputato è stato rappresentato in udienza da un procuratore speciale; quindi non può essere invocato per sanare un ritardo nell'impugnazione.
- Il termine per proporre appello decorre dalla scadenza del termine che il giudice ha fissato per il deposito della motivazione (se previsto) e va calcolato con attenzione alle date di deposito e alle decorrenze previste dalla legge: omissioni o errori nella dicitura della sentenza non sospendono la decorrenza se lo status reale dell'imputato in udienza fosse di rappresentanza speciale.
- La procura speciale attribuisce al difensore poteri di rappresentanza tali da considerarlo sostanzialmente nell'esercizio dei diritti dell'imputato; è quindi essenziale verificare la presenza e la tipologia di mandato prima di calcolare termini e assume rilevanza per la strategia di impugnazione.
- Un'errata indicazione nella sentenza (es. indicazione di "assente") è ininfluente quando la situazione di fatto in udienza dimostra che l'imputato era rappresentato da procuratore speciale: va sempre documentata la situazione di udienza (verbali, procure) per opporre efficacemente contestazioni sui termini.
- In casi simili, se si intende proporre impugnazione, il difensore deve verificare tempestivamente lo stato di rappresentanza e i termini decorrenziali e, in caso di dubbio, depositare l'atto nei termini più stretti possibili o ricercare rimedi processuali immediati (es. richiesta di riesame/annullamento dell'ordinanza di inammissibilità) per evitare estinzione per tardività.
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