Cassazione Civile, Ordinanza n. 19406/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018 e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, disponendo la compensazione integrale delle spese. Non vi è stata pronuncia sul merito dei motivi di ricorso principale e incidentale.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per maggior IVA relativo a prestazioni "wellness" erogate da una struttura alberghiera. In appello la decisione di primo grado di inammissibilità del ricorso originario era stata solo parzialmente riformata. Contro la sentenza della commissione tributaria regionale risultavano proposti ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ricorso incidentale della contribuente. Nel corso del giudizio di cassazione la società contribuente ha chiesto la sospensione del processo e poi, con successiva memoria, la dichiarazione di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, conv. in l. 136/2018, documentando il pagamento di quanto dovuto; anche l'Agenzia ha aderito all'istanza di estinzione.
Norme richiamate
La disposizione è stata applicata nel senso che, una volta perfezionata la definizione agevolata mediante il pagamento di quanto dovuto, il giudizio tributario pendente deve essere dichiarato estinto.
La legge di conversione è richiamata quale base normativa della definizione agevolata invocata dalla contribuente.
Massime di principio
- Quando la lite tributaria è stata validamente definita tramite la procedura agevolata prevista dalla legge, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di impugnazione.
- Il perfezionamento della definizione della lite, se documentato e non contestato, assorbe ogni ulteriore decisione sul merito del ricorso principale e dell'eventuale ricorso incidentale.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite.
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