Ordinanza n. 645/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: della disposizione dirigenziale n. 11311-145 del 18/11/2025, notificata il 21/11/2025, a mezzo della quale il Comune di Napoli, Area Urbanistica, Servizio Condono Edilizio ha comunicato il diniego del “permesso di costruire in sanatoria per i motivi suesposti (realizzazione di manufatto abusivo in area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale e non conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e pertanto non condonabili ai sensi dell'art. 32 comma 27 lettera d della Legge 326/03, nonché abuso edificato in area caratterizzata da elevati fattori di rischio “rischio frane fattore R3”, per cui, trattandosi di vincolo di inedificabilità assoluta, lo stesso non risulta condonabile ai sensi dell'art. 33 della Legge 47/85” (Doc. n. 02 disposizione dirigenziale 11311-145); di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale; il tutto ove occorra e nei limiti dell'interesse della ricorrente; e per la declaratoria di diritto di essa parte ricorrente, nella sua prefata qualità, a veder riconosciuto il suo diritto ad ottenere la condonabilità delle opere abusive richieste in sanatoria; nonché per la condanna del Comune di Napoli, Area Urbanistica, servizio condono edilizio al risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa, in favore della ricorrente, qualora risultasse illegittimo il provvedimento a mezzo del quale è stata negato il permesso di costruire in sanatoria, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi, derivanti dall'illegittimo comportamento doloso e/o colposo della resistente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo a manufatto abusivo situato in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale e caratterizzata da rischio frane R3
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di condono edilizio adottato dal Servizio Condono Edilizio del Comune di Napoli, chiedendo anche la declaratoria del diritto alla condonabilità delle opere e il risarcimento dei danni. Il diniego è stato motivato con la realizzazione del manufatto in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, con la non conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e con la presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta derivante dall'elevato rischio frane, indicato come fattore R3. In sede cautelare la ricorrente ha dedotto il periculum in mora, richiamando l'esistenza di un precedente ordine di demolizione sull'immobile e la sua locazione a terzi, nonché ha formulato richieste istruttorie, tra cui una consulenza tecnica sulle preesistenze.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto decisiva la natura negativa del provvedimento impugnato, consistente nel diniego di condono edilizio, il quale non produce direttamente ed ex se effetti demolitori. La preesistenza di un ordine di demolizione, della cui eventuale impugnazione non era stata data evidenza, non incide sull'assenza di effetti demolitori direttamente derivanti dal diniego impugnato. Anche la locazione dell'immobile a terzi è stata ritenuta circostanza irrilevante ai fini cautelari, non risultando peraltro che il conduttore avesse autonomamente impugnato il provvedimento. Le richieste istruttorie, inclusa la consulenza tecnica sulle preesistenze, sono state rinviate alla fase di merito in ragione della concentrazione propria della fase cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per l'assenza di effetti demolitori direttamente prodotti dal diniego impugnato e per l'insufficienza delle circostanze dedotte a dimostrare il periculum in mora.
art. 32, comma 27, lett. d, legge 326/2003
realizzazione di manufatto abusivo in area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale e non conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e pertanto non condonabili
È richiamato nel provvedimento comunale quale fondamento del diniego di condono per opere non conformi agli strumenti urbanistici e realizzate in area vincolata.
trattandosi di vincolo di inedificabilità assoluta, lo stesso non risulta condonabile
È richiamato nel provvedimento comunale quale fondamento del diniego in relazione al vincolo di inedificabilità assoluta connesso al rischio frane.
Massime di principio
- Il diniego di condono edilizio, in quanto provvedimento negativo, non produce direttamente ed ex se effetti demolitori; pertanto, la sua impugnazione non giustifica automaticamente la sospensione cautelare per il solo fatto che sull'immobile esista un distinto ordine di demolizione.
- Ai fini della tutela cautelare, un ordine di demolizione preesistente e non specificamente impugnato non è idoneo a dimostrare il periculum in mora derivante dal diniego di condono impugnato, quando quest'ultimo non abbia autonoma efficacia demolitoria.
- La mera locazione a terzi dell'immobile oggetto del diniego di condono è, di per sé, circostanza non decisiva per la sospensione cautelare del provvedimento negativo, soprattutto quando non risulti un'autonoma impugnazione da parte del locatario.
- Nella fase cautelare, caratterizzata da cognizione concentrata, le richieste di consulenza tecnica sulle preesistenze possono essere riservate alla fase di merito quando richiedano un approfondito accertamento tecnico incompatibile con la sommaria delibazione cautelare.
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