Cassazione Penale, Ordinanza n. 38611/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato, nei fatti, la condanna già pronunciata nei precedenti gradi per la residua bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva, senza ulteriori modifiche sul merito, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva solo parzialmente riformato la decisione di primo grado: era stata esclusa una specifica distrazione di circa 4.200 euro, ma era stata confermata la condanna per la residua condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva, con riduzione della pena a tre anni di reclusione. Con il primo e unico motivo il ricorrente ha denunciato violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., sostenendo l'erronea interpretazione degli artt. 223, comma 1, legge fallimentare. Ha inoltre insistito, anche nella memoria difensiva, sulla fondatezza dei motivi e sull'assenza di ragioni per dichiarare l'inammissibilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico, perché riproponeva argomentazioni già esaminate e respinte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata; era inoltre astratto, in quanto formulato in termini generali sui principi di diritto. Nel merito, la Corte ha richiamato la ricostruzione fattuale della Corte territoriale, ritenuta non illogica, sulla distrazione di macchinari e veicoli, nonché la correttezza del ragionamento secondo cui la prova della distrazione può desumersi anche dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni. Ha poi escluso la tesi della buona fede dell'imputato e ha ribadito che il dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta per distrazione è dolo generico, non essendo necessaria la volontà specifica di arrecare danno ai creditori o la consapevolezza dello stato di insolvenza.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte osserva che il motivo, per come formulato, è generico e non specifico.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso.
È la norma sostanziale evocata dal ricorrente in relazione alla bancarotta fraudolenta societaria; la Corte richiama la corretta qualificazione della condotta come bancarotta fraudolenta patrimoniale.
È la norma di riferimento per la bancarotta fraudolenta per distrazione; la Corte ribadisce che tutela l'integrità dei mezzi di garanzia dei creditori e che la fattispecie è reato di pericolo, integrato dal dolo generico.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione di censure già respinte in appello, o l'enunciazione astratta di principi di diritto, integra difetto di specificità e determina l'inammissibilità.
- La Corte di cassazione non può essere sollecitata a una nuova valutazione del compendio probatorio né a una rilettura dei fatti: la ricostruzione degli elementi di prova appartiene al giudice di merito, salvo il controllo sulla tenuta logica della motivazione.
- Nella bancarotta fraudolenta per distrazione, la prova della distrazione può essere desunta anche dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni sociali non rinvenuti, purché la motivazione del giudice di merito sia logicamente coerente.
- Ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale è sufficiente il dolo generico: occorre la consapevole volontà di distaccare beni dal patrimonio sociale e di destinarli in modo diverso dalla garanzia delle obbligazioni, senza che sia necessaria l'intenzione specifica di danneggiare i creditori o la consapevolezza dello stato di insolvenza.
- La bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo: la tutela penale è anticipata alla sola idoneità della condotta a porre in pericolo l'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38573/2025 del 28/11/2025
- ordinanza_penale · 28 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38575/2025 del 28/11/2025
- ordinanza_penale · 28 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38577/2025 del 28/11/2025
- ordinanza_penale · 28 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38578/2025 del 28/11/2025
- ordinanza_penale · 28 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38579/2025 del 28/11/2025
- ordinanza_penale · 28 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38581/2025 del 28/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →