Cassazione Penale, Sentenza n. 44398/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il decreto del Tribunale di Alessandria del 24/05/2023 per radicale vizio di incompetenza funzionale e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Torino per l'ulteriore corso. In sostanza il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di restituzione è stato cassato e la competenza è stata ricondotta alla Corte di Appello di Torino.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Alessandria aveva condannato Angelo Gatti per appropriazione indebita con sentenza del 20/12/2021 (depositata 31/01/2022). Il difensore di Gatti ha poi presentato atto di appello il 25/03/2022, trasmettendolo per via telematica ad un indirizzo della Corte di Appello di Torino e non al Tribunale di Alessandria; ciò ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza. Successivamente, il 15/05/2023, è stata depositata presso il Tribunale di Alessandria una domanda di restituzione nel termine per proporre impugnazione. Il Tribunale, con decreto del 24/05/2023, ha dichiarato inammissibile la domanda. Gatti ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, vizi di motivazione del provvedimento impugnato. La Corte ha invece rilevato che la competenza a decidere sulla richiesta di restituzione spetta al giudice che sarebbe competente sulla impugnazione (art. 175, comma 4, c.p.p.), ossia alla Corte di Appello di Torino, e che il provvedimento impugnato è affetto da vizio di incompetenza funzionale rilevabile d'ufficio.
Norme richiamate
La competenza a decidere sulla domanda di restituzione nel termine per proporre impugnazione spetta al giudice che sarebbe competente sulla impugnazione; pertanto, se la domanda è stata decisa da un giudice diverso, il provvedimento è affetto da incompetenza funzionale e può essere annullato con trasmissione degli atti al giudice competente.
Massime di principio
- La domanda di restituzione nel termine per proporre impugnazione deve essere decisa dal giudice che sarebbe competente per l'impugnazione; se un'altra autorità decide, la decisione è viziata da incompetenza funzionale.
- L'incompetenza funzionale è rilevabile d'ufficio e può comportare l'annullamento del provvedimento con trasmissione degli atti al giudice competente.
- In caso di trasmissione telematica, l'invio a un indirizzo o ufficio sbagliato può causare effetti processuali gravi (es. passaggio in giudicato); è quindi essenziale verificare l'indirizzo/ufficio destinatario e conservare le prove dell'invio.
- Per chi si trovi nella stessa situazione conviene proporre tempestivamente la domanda di restituzione nel termine e, se il provvedimento viene emesso da organo ritenuto incompetente, impugnare segnalando la incompetenza funzionale e richiedendo la trasmissione al giudice competente.
- La Corte competente per l'appello (o che 'sarebbe competente' sull'impugnazione) è il giudice cui vanno trasmessi gli atti quando emerge l'incompetenza del giudice che ha deciso la restituzione.
Testo integrale
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