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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26457/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. proposto da alcuni difensori nell'interesse di più imputati, già destinatari di una sentenza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibili i loro ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari. I ricorrenti deducevano che vi fosse stato un errore di fatto nella precedente decisione di legittimità: per uno di essi si lamentava che, essendo stata accolta una richiesta di differimento per motivi di salute, il processo era stato rinviato all'udienza dell'11 marzo 2026 senza che il difensore avesse ricevuto comunicazione; per un altro si denunciava la mancata comunicazione del rinvio presso il domicilio digitale professionale. Il ricorso sosteneva dunque che la Cassazione avesse deciso in assenza dei difensori perché non informati del rinvio. Il Collegio ha però rilevato che i ricorsi straordinari erano stati proposti il 12 e il 13 marzo 2026, cioè prima del deposito della motivazione del provvedimento impugnato, avvenuto il 20 marzo 2026, e per questo li ha dichiarati inammissibili.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi straordinari proposti ex art. 625-bis c.p.p. perché depositati prima del deposito della motivazione della sentenza di legittimità impugnata. Ha quindi ribadito che il termine per proporre il ricorso straordinario decorre dal deposito della motivazione, non dalla mera pubblicazione del dispositivo. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il termine perentorio di centottanta giorni per il ricorso straordinario per errore di fatto decorre dal deposito della motivazione del provvedimento della Cassazione, non dalla pubblicazione del dispositivo; il rimedio è quindi proponibile solo dopo che siano note le ragioni della decisione.

  • art. 102 c.p.p.

    Richiamato solo per escludere la fondatezza della richiesta di rinvio per concomitante impegno professionale, in mancanza di specifiche ragioni sull'essenzialità della presenza del difensore e sull'impossibilità di nominare un sostituto.

  • art. 581, comma 1, lett. c, c.p.p.

    L'onere di specificità del ricorso implica il confronto con la parte del provvedimento che avrebbe ingenerato l'errore percettivo e la puntuale indicazione della parte della decisione in relazione alla quale l'errore si sarebbe determinato.

  • art. 625-bis, comma 2, c.p.p.

    Il riferimento al comma 2 è usato per affermare la perentorietà e il dies a quo del termine di proposizione del ricorso straordinario.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è proponibile solo dal deposito della motivazione del provvedimento della Cassazione, poiché solo da quel momento è possibile verificare la sussistenza dell'errore percettivo denunciato.
  • La decorrenza del termine per proporre il ricorso straordinario non muta in base al tipo di errore dedotto: anche le censure relative a vizi del contraddittorio o a omesse comunicazioni restano soggette al medesimo dies a quo.
  • La mera pubblicazione del dispositivo non è sufficiente a far decorrere il termine per il ricorso straordinario per errore di fatto.
  • Per superare una causa di inammissibilità legata all'assenza del difensore per concomitante impegno professionale occorre dedurre in modo tempestivo e specifico le ragioni che rendono indispensabile la sua presenza e l'impossibilità di farsi sostituire.
  • Quando un ricorso è inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al ricorrente possono essere posti a carico sia le spese processuali sia la sanzione pecuniaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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