Cassazione Penale, Ordinanza n. 38878/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Lecce resa all'esito di un procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli aumenti di pena applicati per la continuazione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso mirava a contestare la quantificazione del trattamento sanzionatorio concordato tra le parti. La Corte di cassazione ha rilevato che, in presenza di accordo sui punti concordati, il ricorrente non può proporre in sede di legittimità doglianze diverse, anche se rilevabili d'ufficio, salvo i casi di pena illegale o di vizi che incidano sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto al concordato; circostanze non ravvisate nel caso concreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sugli aumenti di pena per la continuazione fossero precluse dal previo accordo ex art. 599-bis c.p.p., non rientrando nelle eccezioni ammissibili. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in assenza di colpa nella causa di inammissibilità non ravvisata, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La definizione concordata dell'appello comporta l'accettazione dei punti concordati e preclude, nel successivo giudizio di legittimità, doglianze diverse da quelle espressamente ammesse dalla giurisprudenza.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Viene richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non è dovuta quando manchi la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196
L'accordo delle parti sui punti concordati implica rinuncia a dedurre in cassazione qualsiasi diversa doglianza, salvo l'ipotesi di pena illegale.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170
Sono ammissibili solo le doglianze relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia del giudice rispetto al contenuto concordato.
Massime di principio
- Nel procedimento definito con accordo tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il consenso sui punti concordati comporta una rinuncia implicita a far valere in cassazione censure ulteriori rispetto a quelle strettamente ammesse.
- In sede di legittimità, dopo un concordato, sono deducibili soltanto vizi che attengano alla validità del consenso, al consenso del pubblico ministero, alla corrispondenza tra accordo e decisione, oppure l'irrogazione di una pena illegale.
- Le doglianze che investono il merito della quantificazione della pena concordata, come gli aumenti per continuazione, sono inammissibili se contrastano con l'accordo accettato dalle parti.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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