Cassazione Penale, Sentenza n. 30818/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda l'opposizione, proposta da una creditrice, avverso il provvedimento di formazione ed esecutività dello stato passivo relativo a una società sottoposta a confisca penale. La creditrice chiedeva l'ammissione di un credito derivante dal pagamento del prezzo di un contratto preliminare di compravendita di immobili in costruzione, sostenendo di avere versato complessivamente 562.000 euro in buona fede e senza conoscere il collegamento tra il credito e l'attività illecita del soggetto che controllava di fatto l'operazione immobiliare. Il G.i.p. aveva respinto l'istanza e poi l'opposizione, ritenendo assente la buona fede per una serie di elementi oggettivi: rilevanza economica delle somme, pagamento anticipato di importi ingenti prima della stipula dei preliminari, mancanza di garanzie e di verifiche minime sull'operazione, caratteristiche dell'immobile e contesto dell'affare, nonché ricostruzione del sistema societario e criminale riferibile a un esponente mafioso. Nel ricorso per cassazione veniva dedotta violazione di legge in relazione all'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011, sostenendo che la strumentalità del credito all'attività criminosa era stata affermata in modo erroneo, senza un reale accertamento del nesso tra i versamenti e l'illecito, e che la buona fede andava valutata al momento genetico del rapporto obbligatorio, senza poter valorizzare vicende societarie sopravvenute ed estranee al controllo della ricorrente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha chiarito che, in tema di impugnazioni relative all'accertamento dei crediti dei terzi nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il ricorso per cassazione può essere proposto per tutti i motivi di cui all'art. 606 c.p.p.; tuttavia, nel caso concreto, il provvedimento impugnato non presentava alcun errore di diritto né una motivazione mancante o apparente. Il giudice della prevenzione aveva correttamente verificato prima la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita e poi la buona fede della creditrice, valorizzando elementi fattuali concreti e non limitandosi a un'asserzione apodittica. La Corte ha ritenuto che il ricorso si risolvesse in una mera richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi è proponibile per tutti i motivi di cui all'art. 606 c.p.p., senza la limitazione ai soli vizi di violazione di legge prevista per altri rimedi del decreto antimafia.
art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Il giudice deve verificare in ordine logico prima la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita e, solo dopo, la sussistenza della buona fede del creditore.
art. 52, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La valutazione della buona fede deve essere compiuta alla luce dei parametri normativi richiamati dalla disposizione, tenendo conto degli elementi concreti indicati dal creditore e del complessivo contesto dell'operazione.
È richiamato come catalogo dei motivi di ricorso deducibili in cassazione nel procedimento di accertamento dei crediti dei terzi.
In caso di rigetto del ricorso, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione patrimoniale, l'ammissione del credito del terzo richiede un duplice accertamento: dapprima la verifica della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita, poi l'esame della buona fede del creditore.
- La strumentalità del credito non può essere esclusa o affermata in modo astratto: il giudice deve ancorarla a elementi concreti dell'operazione negoziale e al contesto in cui il credito è sorto.
- La buona fede del creditore non si presume solo perché il rapporto sia formalmente lecito o intrattenuto con soggetti apparentemente estranei; può essere esclusa da indici oggettivi di anomalia dell'operazione, dall'assenza di ordinarie cautele e dalla mancata dimostrazione della liceità della provvista.
- La valutazione di legittimità non consente una semplice rivalutazione del merito: è censurabile solo una motivazione mancante, apparente o del tutto irragionevole, non una motivazione che il ricorrente ritenga semplicemente meno convincente.
- Vicende societarie sopravvenute possono rilevare solo se siano sintomatiche di una originaria consapevolezza o contiguità; non è sufficiente invocare, in astratto, la successiva evoluzione dell'operazione per neutralizzare una valutazione di assenza di buona fede fondata su elementi fattuali del momento genetico e dell'esecuzione del rapporto.
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