Cassazione Civile, Ordinanza n. 14580/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia e della conformità delle istanze delle parti, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia traeva origine da due avvisi di accertamento relativi a IRES e IRAP per l'anno d'imposta 2006, impugnati dalla società contribuente. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della società, mentre la CTR della Lombardia, in sede di appello dell'Agenzia delle entrate, aveva riformato la decisione. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma il testo fornito non ne riporta il contenuto specifico. Nel corso del giudizio di legittimità, la Corte aveva chiesto informazioni sull'eventuale definizione agevolata della lite; successivamente l'Agenzia ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, con richiesta conforme della contribuente, depositando la documentazione attestante la definizione.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
indicato come base per lo svolgimento della pubblica udienza nelle forme previste dalla normativa emergenziale
art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modif. nella l. 21 giugno 2017, n. 96
richiamato come titolo della definizione agevolata della lite che ha determinato la cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Quando nel corso del giudizio di cassazione interviene una definizione agevolata della lite e entrambe le parti ne chiedono la presa d'atto, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che la controversia sia stata effettivamente definita in via agevolata e che ciò risulti documentalmente in atti.
- In caso di cessazione della materia del contendere, la Corte può limitarsi a prenderne atto senza pronunciarsi sui motivi di ricorso.
- La regolazione delle spese può essere lasciata a carico delle parti che le hanno anticipate quando la cessazione deriva da una definizione concordata o comunque non contesa.
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