Cassazione Penale, Sentenza n. 40813/2022 del 27/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento del 04/02/2016 con le seguenti censure: (A) errata qualificazione giuridica del fatto, contestato sia come bancarotta patrimoniale che come bancarotta impropria; (B) omessa motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena (beneficio concesso agli altri imputati); (C) nullità per vizio della manifestazione di volontà per procura speciale rilasciata anteriormente alla pendenza del giudizio; (D) nullità della sentenza per omessa statuizione sui beni in sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha confermato la sentenza di patteggiamento che aveva inflitto a Ferrero Massimo la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione per bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione e per bancarotta impropria da operazioni dolose. Motivazioni principali della Corte: la qualificazione giuridica non appare manifestamente erronea alla luce del capo di imputazione; la sospensione condizionale non poteva essere concessa perché non fu richiesta né faceva parte dell'accordo; la procura speciale risultava regolarmente rilasciata con riferimento al procedimento; la censura sull'omessa statuizione sui beni in sequestro era generica e non idonea ad invalidare il patteggiamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Regola il patteggiamento: la revisione della qualificazione giuridica in Cassazione è ammessa solo per errori manifesti; il giudice non può travalicare i termini dell'accordo.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Richiamato a titolo storico: le limitazioni al sindacato sulla qualificazione erano applicate anche prima della modifica normativa; la Corte valuta il ricorso alla luce della giurisprudenza applicabile.
art. 219 legge fallimentare (L.F.)
Riferimento alla aggravante per pluralità di fatti di bancarotta; la Corte valuta se l'aggravante sia compatibile con la fattispecie contestata.
art. 216 L.F. e art. 223 L.F.
Distinzioni tra bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216) e fallimento cagionato da operazioni dolose (art. 223): la seconda richiede una pluralità organica di atti coordinati; la Corte ha ritenuto che il capo di imputazione potesse ricomprendere entrambe le prospettazioni senza costituire errore manifesto.
Norma che consente la condanna alle spese processuali; applicata dalla Corte a carico del ricorrente per l'infondatezza del ricorso.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la Corte di Cassazione sindaca la qualificazione giuridica solo se l'errore è manifesto e indiscutibile; i margini di opinabilità escludono il sindacato in Cassazione.
- Il giudice non può concedere benefici (es. sospensione condizionale della pena) che non siano parte dell'accordo o non siano specificamente devoluti al suo potere discrezionale dalle parti; l'assenza di una richiesta esclude l'obbligo motivazionale.
- La procura speciale è valida se contiene un espresso riferimento al procedimento (numero di registro/udienza); una procura riferita al procedimento indicato non determina nullità automatica della sentenza.
- Contestazioni generiche circa omissioni procedurali (come la mancata statuizione su beni in sequestro) richiedono specifiche istanze o allegazioni: senza richieste o prova di pregiudizio non invalida il patteggiamento.
- Un ricorso infondato può comportare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto le censure devono essere supportate da chiarità e specificità fattuale e giuridica per essere efficaci.
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