Cassazione Penale, Sentenza n. 37219/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Galasso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bari che, accogliendo l'appello del Pubblico ministero ai sensi dell'art. 310 c.p.p., aveva annullato l'ordinanza del Tribunale di Trani del 20/01/2025, la quale gli aveva autorizzato di allontanarsi dagli arresti domiciliari per svolgere attività lavorativa. Il ricorrente sosteneva che il Tribunale di Bari si era acriticamente basato su una nota di polizia del 2023 (citata dal PM) senza considerare il mutato quadro probatorio e cautelare e la documentazione difensiva che avrebbe dimostrato la sua "assoluta indigenza" ai sensi dell'art. 284, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e insussistenza di fondamento. Ha ritenuto che il Tribunale di Bari avesse motivatamente escluso l'assoluta indigenza valorizzando la nota di polizia del 2023 che riportava l'esercizio dell'attività professionale da parte della moglie e la titolarità di numerosi beni immobili e autoveicoli, comprese auto di lusso, non dismesse. Ha inoltre osservato che la documentazione difensiva era generica (alcune mail) e non confermata. Inoltre il ricorso non ha contestato un ulteriore profilo decisivo: l'elusione delle esigenze cautelari per le possibilità di contatti incontrollabili con terze persone, anche nel luogo di lavoro, dove l'indagato incontrava i sodali per consegne di droga. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000, con invio degli adempimenti alla cancelleria ai sensi dell'art. 28 reg. esec. c.p.p.
Norme richiamate
Consente al Pubblico ministero di proporre appello avverso provvedimenti; nel caso il PM ha esercitato tale facoltà contro l'autorizzazione concessa dal Tribunale di Trani, e tale appello è stato ritenuto fondato dal Tribunale di Bari
art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la deroga per l'autorizzazione ad allontanarsi dagli arresti domiciliari in caso di "assoluta indigenza"; la Corte ha ritenuto che tale presupposto non fosse dimostrato alla luce degli elementi (beni e attività della moglie, autoveicoli di lusso) evidenziati nella nota di polizia
Stabilisce la condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile senza giustificato motivo; la Corte ha applicato tale norma fissando la somma in euro 3.000, ritenendo manifesta la carenza di pregio del ricorso
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma esecutiva procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; la Corte ha disposto l'invio degli atti per gli adempimenti conseguenti
Giurisprudenza: Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione all'assenza di ragionevole scusante per l'inammissibilità, a conferma che non si è ravvisata nell'autore del ricorso una "assenza di colpa" nella determinazione della causa d'inammissibilità
Massime di principio
- Per ottenere l'autorizzazione a allontanarsi dagli arresti domiciliari per lavoro richiedere la dimostrazione dell'"assoluta indigenza": servono elementi concreti, attuali e verificabili (documenti bancari, attestazioni fiscali, visure catastali, certificazioni di reddito) e non prove generiche come semplici e-mail
- I giudici possono fare riferimento a precedenti note di polizia o indagini anche se non recentissime, se queste documentano elementi patrimoniali o rapporti che non risultano cancellati o smentiti adeguatamente dalla difesa
- In sede di impugnazione è indispensabile confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato: argomentazioni generiche o omissioni rispetto ai punti decisivi (es. elusione delle esigenze cautelari) comportano l'inammissibilità
- Se il provvedimento è motivato anche con ragioni di ordine pubblico o di elusione delle esigenze cautelari (contatti incontrollabili, luogo di lavoro usato per incontri illeciti), occorre documentare adeguate misure di controllo o limiti che neutralizzino tali rischi
- Quando si propone ricorso in cassazione o impugnazione straordinaria, è necessario documentare e aggiornare il quadro probatorio; prove obsolete o non corroborate saranno facilmente valorizzate dal giudice come insufficienti
- Esiste il rischio di condanna alle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende se il ricorso è manifestamente privo di pregio: valutare attentamente la fondatezza prima di proporre impugnazioni
- Specificare e contestare tutti i profili che hanno portato al rigetto (o all'annullamento dell'autorizzazione) evitando di limitarsi a osservazioni generiche sul 'mutamento del quadro' senza provarlo
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