Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/01/2023 n. 637 - Corte di Cassazione

Agevolazioni tributarie- ONLUS- data riferimento fini imposizione--richiesta iscrizione registro ONLUS ex art. 11 del d.lgs. n. 460 del 1997-

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contestazione sulla decorrenza delle agevolazioni fiscali per le ONLUS (IRES/IRAP anno 2009). La Fondazione aveva chiesto rimborso ritenendo applicabili le agevolazioni per l'intero anno 2009 in ragione della domanda di iscrizione all'anagrafe ONLUS presentata il 17 dicembre 2009; la CTR aveva infatti riconosciuto l'agevolazione per l'intero anno ritenendo i tributi in questione non frazionabili. L'Agenzia impugnava sostenendo che la decorrenza delle agevolazioni deve essere valutata con riferimento alla data della comunicazione di iscrizione e, se questa è stata presentata entro 30 giorni dalla costituzione, alla data di costituzione stessa, non potendo la CTR estendere i benefici all'intero anno arbitrariamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della CTR di Brescia e ha rinviato la causa alla CTR di secondo grado, in diversa composizione, affinché decida conformemente al principio enunciato: ai fini delle agevolazioni fiscali per le ONLUS si fa riferimento alla data di richiesta di iscrizione all'anagrafe e, se la richiesta è stata effettuata entro 30 giorni dalla costituzione dell'ente, la decorrenza retroagisce alla data di costituzione. La Corte ha escluso che la distinzione tra imposte istantanee e imposte periodiche possa giustificare una diversa decorrenza rispetto a quanto previsto dalla normativa specifica.

Norme richiamate

  • d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 11

    Le organizzazioni di nuova costituzione ... devono effettuare la comunicazione ... entro 30 giorni dalla data di redazione dello statuto o dell'atto costitutivo ... L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.

    L'iscrizione/comunicazione è condizione necessaria per le agevolazioni e fissa il termine (30 giorni) entro il quale la comunicazione può produrre retroattività alla data di costituzione.

  • d.m. 18 luglio 2003, n. 266, art. 1

    "L'iscrizione all'anagrafe unica ... avviene a seguito di apposita comunicazione ... previo controllo della esistenza dei requisiti ... ed ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali"

    L'iscrizione ha effetto costitutivo del diritto alle agevolazioni e dipende dall'effettiva comunicazione e dal controllo dei requisiti.

  • d.m. 18 luglio 2003, n. 266, art. 4

    "Gli effetti dell'iscrizione retroagiscono alla data di effettuazione della comunicazione ... Se la comunicazione è effettuata entro il termine di trenta giorni ... gli effetti retroagiscono alla data di costituzione dell'organizzazione"

    Stabilisce espressamente che la retroattività degli effetti segue la data della comunicazione e, se rispettato il termine di 30 giorni, la retrodatazione alla costituzione.

  • t.u.i.r. (art. 111-ter poi art. 150)

    "Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ... i proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile"

    Definisce l'agevolazione IRES relativa alle ONLUS, chiarendo che l'agevolazione riguarda i proventi d'impresa direttamente connessi e si applica secondo le condizioni di iscrizione all'anagrafe.

  • Circolare Agenzia Entrate 22E/1999

    Documento di prassi richiamato nella sentenza

    La circolare chiarisce decorrenze per soggetti preesistenti al 1° gennaio 1998; la Corte ricorda che le circolari non sono vincolanti e che la prassi si riferiva a un caso normativamente distinto (soggetti già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto).

Massime di principio

  • La data rilevante per la decorrenza delle agevolazioni ONLUS è la data della comunicazione di iscrizione all'anagrafe; se la comunicazione è presentata entro 30 giorni dalla costituzione, gli effetti retroagiscono alla data di costituzione.
  • Non rileva la distinzione tra imposte "istantanee" e imposte "periodiche" ai fini della determinazione della decorrenza delle agevolazioni: si applica la regola specifica prevista da d.lgs. n. 460/1997 e dal d.m. n. 266/2003.
  • L'iscrizione all'anagrafe ha carattere costitutivo rispetto al diritto alle agevolazioni: senza comunicazione valida e controllo dei requisiti non si può presumere il beneficio.
  • La comunicazione tardiva (oltre il termine previsto) non comporta perdita definitiva dei benefici ma ne fa decorrere la decorrenza dalla data di presentazione della comunicazione, salvo casi specifici disciplinati dalla norma o dalla prassi.
  • I documenti di prassi (circolari) non vincolano il giudice e devono essere interpretati alla luce della normativa specifica; la disciplina deve essere interpretata restrittivamente trattandosi di agevolazioni fiscali.
  • In situazioni analoghe, verificare sempre la data di costituzione, la data di comunicazione/iscrizione e se la comunicazione è stata effettuata entro 30 giorni: solo da questa combinazione dipende l'eventuale retrodatazione della decorrenza dei benefici.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.