Sentenza del 12/01/2023 n. 99 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Registro - Ricognizione di debito - Tassazione in misura fissa - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sulla corretta tassazione di un atto di ricognizione di debito: l'Ufficio sosteneva che si trattasse di riconoscimento di debito "titolato" soggetto a registrazione in termine fisso e a tassazione in misura proporzionale (3%); il contribuente avrebbe invece sostenuto che la ricognizione è una mera dichiarazione di scienza, scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione solo in caso d'uso e, quindi, assoggettabile all'imposta di registro in misura fissa.
La decisione
Il Collegio ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. Motivazione: la ricognizione di debito è una dichiarazione di scienza, non modifica lo status giuridico preesistente né produce contenuto patrimoniale nuovo, pertanto è soggetta all'imposta di registro in misura fissa; inoltre la circostanza che in precedenti tariffazioni (R.D. 3269/1923) la ricognizione fosse espressamente menzionata e che tale menzione non sia stata riportata nella tariffa allegata al DPR 131/1986 è interpretata come indice dell'intenzione del legislatore di escluderla dalle fattispecie assoggettabili all'imposta proporzionale. Il Collegio ha altresì ritenuto che, anche se l'operazione sottostante fosse soggetta a IVA, l'atto resterebbe tassato in misura fissa in ossequio al principio di alternatività IVA - registro (art. 40 TUR). Spese compensate.
Norme richiamate
Regio decreto n. 3269/1923, Tariffa allegata
Storicamente la tariffa menzionava espressamente la ricognizione di debito; tale circostanza è stata utilizzata per evidenziare che in passato la fattispecie era distinta e che l'omissione nella tariffa successiva può far presumere l'intenzione di escluderla dalla tassazione proporzionale.
d.P.R. 131/1968, Tariffa allegata
Atto intermedio nella normativa sul registro che ha sostituito il R.D.; rilevante nel quadro storico-normativo ma la decisione si appunta soprattutto sull'evoluzione fino al DPR 131/1986.
d.P.R. n. 131/1986 (TUR), Tariffa allegata e art. 40
La tariffa allegata al DPR 131/1986 non riprendeva espressamente la ricognizione di debito tra le fattispecie soggette a imposta proporzionale; l'art. 40 (principio di alternatività IVA - registro) è richiamato per affermare che, anche se l'operazione sottostante fosse soggetta ad IVA, l'atto di ricognizione resta assoggettato a imposta di registro in misura fissa.
Cass. n. 481/2018
Sentenza citata dall'Ufficio come contrario esempio; la Corte di merito ha ritenuto che quella pronuncia riguardasse una fattispecie collegata all'IVA e quindi non direttamente applicabile al caso concreto.
Cass. n. 15268/2021
Orientamento recente della Corte di Cassazione che definisce la ricognizione di debito come mera dichiarazione di scienza e ne conclude l'assoggettamento all'imposta di registro in misura fissa; costituente base giurisprudenziale seguita dal Collegio.
Massime di principio
- La ricognizione di debito che si limita a confermare uno status quo contrattuale e non introduce né modifica obbligazioni patrimoniali deve essere considerata una dichiarazione di scienza e assoggettata all'imposta di registro in misura fissa.
- Occorre valutare il contenuto concreto dell'atto: se dall'atto emerge una nuova prestazione patrimoniale, una novazione, o la creazione di un titolo esecutivo, solo allora può configurarsi un atto patrimoniale assoggettabile a imposta proporzionale.
- La forma (scrittura privata non autenticata) e la destinazione dell'atto (registrazione "in caso d'uso" vs registrazione in termine fisso) influiscono sulla tassazione: scritture private non autenticate, registrabili solo in caso d'uso, tendono alla tassazione fissa.
- La storia normativa (menzione esplicita in tariffazioni precedenti e omissione nelle successive) può essere utile come argomento interpretativo per valutare l'intenzione del legislatore, ma va considerata insieme alla giurisprudenza recente.
- Anche se l'operazione sottostante è soggetta a IVA, sotto il profilo della registrazione dell'atto di ricognizione la giurisprudenza interpretata in questa sentenza ritiene applicabile la misura fissa in virtù del principio di alternatività IVA - registro; tuttavia valutare caso per caso e tenere conto dell'evoluzione giurisprudenziale.
- In fase di prevenzione del contenzioso: documentare chiaramente se l'atto intende estinguere, modificare o semplicemente riconoscere un debito; se si vuole evitare contestazioni, considerare di ricorrere a forma autenticata o a strumenti che chiariscano finalità patrimoniali.
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