Sentenza del 12/01/2023 n. 646 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Z. Investments Life Spa aveva chiesto il rimborso delle ritenute del 12,50% operate sulle 'cedole' corrisposte nel 2005-2006 in relazione a polizze vita unit-linked/index-linked con cedola. La contribuente sosteneva che tali cedole non fossero immediatamente imponibili in quanto il reddito tassabile può essere determinato solo alla scadenza del contratto (o al riscatto) confrontando l'ammontare percepito con i premi pagati. L'Agenzia sosteneva invece che le cedole fossero attribuzioni patrimoniali autonome soggette a ritenuta ai sensi dell'art. 26-ter del D.P.R. n. 600/1973.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva accolto il ricorso della società. La Corte ha ritenuto che le cedole delle polizze con contenuto finanziario (unit-linked/index-linked) siano assimilabili alle prestazioni in forma di capitale proprie delle polizze vita e che l'imposta sostitutiva sia dovuta solo sulla differenza tra quanto percepito e i premi pagati, differenza che può essere determinata con certezza solo alla scadenza del contratto o in caso di riscatto. Ne consegue il diritto al rimborso delle ritenute indebitamente operate sulle cedole nei periodi indicati. Tutti i motivi di cassazione sono stati ritenuti infondati; spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), art. 44
art. 44, comma 1, lett. g-quater
Include fra i redditi di capitale quelli compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita; le prestazioni in forma di capitale rientrano in questa categoria.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), art. 45
Stabilisce che il capitale imponibile è la differenza fra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati; per le polizze vita la tassazione si applica sul differenziale, che deve essere determinabile con certezza.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26-ter
Prevede la ritenuta a titolo di imposta sulle somme corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita; la Corte ha precisato che la ritenuta è giustificata solo se sussiste reddito certo e determinabile secondo l'art. 45 T.U.I.R.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 21, comma 2; art. 36
Norme sul procedimento tributario e sulla motivazione delle sentenze; utilizzate nella trattazione delle eccezioni sulla prova documentale e sulla regolarità motivazionale della decisione di merito.
Codice Civile
Norma sullo onere della prova: richiamata dall'Agenzia per contestare l'accertamento dei fatti probatori relativi alle ritenute e al loro versamento.
Codice di Procedura Civile
art. 115 c.p.c.; art. 360 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.: principio della non contestazione e utilizzabilità delle dichiarazioni non contestate; art. 360 c.p.c.: motivi di cassazione (richiamati nei diversi motivi di ricorso).
Massime di principio
- Per le polizze vita unit-linked o index-linked con cedole, le cedole sono considerate prestazioni in forma di capitale e non sempre costituiscono reddito immediatamente imponibile: la tassazione segue la regola del confronto tra quanto percepito e i premi pagati (art. 45 T.U.I.R.) e il reddito diventa certo generalmente solo alla scadenza del contratto o al riscatto.
- La ritenuta a titolo d'imposta prevista dall'art. 26-ter del D.P.R. n. 600/1973 è applicabile solo quando il reddito da capitale sia effettivamente e certamente emerso alla data della corresponsione; se il reddito è incerto e sarà accertabile solo alla chiusura del rapporto, la ritenuta non è dovuta sulle cedole corrisposte in costanza di rapporto.
- Nel contenzioso sul rimborso delle ritenute il contribuente deve fornire documentazione idonea a provare l'effettuazione e il versamento delle ritenute; l'Amministrazione deve contestare specificamente i fatti per sottrarsi al principio della non contestazione (art. 115 c.p.c.).
- In assenza di garanzia di capitale minimo, resta comunque fermo che si può determinare il reddito tassabile solo quando diventa certo il differenziale tra quanto percepito e i premi pagati; la mancanza di garanzia non consente di tassare anticipatamente le cedole.
- Prassi amministrativa (es. risoluzione n. 138/E/2004 e nota n. 954/2006) e giurisprudenza di legittimità consolidata devono essere considerate nella qualificazione fiscale delle cedole nelle polizze a contenuto finanziario; è consigliabile verificare la natura contrattuale delle cedole (acconto sul capitale vs. attribuzione autonoma) prima dell'operazione di ritenuta.
- In caso di dubbio interpretativo, è empiricamente opportuno richiedere chiarimenti all'Agenzia o proporre istanza di rimborso con documentazione dettagliata e, se necessario, impugnare il diniego, conservando evidenze di pagamento e della natura contrattuale delle prestazioni.
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