Cassazione Civile, Ordinanza n. 00796/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva escluso la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 ritenendo che la prestazione richiesta non fosse una prestazione riconosciuta solo in parte, ma una diversa modalità di calcolo della pensione, e che il termine decadenziale non potesse decorrere dal pensionamento ma solo dalla domanda amministrativa del beneficio. Aveva inoltre escluso la rilevanza della domanda amministrativa del 2008, ritenendo che un giudicato sulla improponibilità dell'azione impedisse di farla valere ai fini della decadenza, e aveva ritenuto tempestiva la successiva domanda amministrativa del 2015. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nel trascurare che, pur in presenza di un giudicato che escludeva la domanda amministrativa precedente, la domanda amministrativa presentata nel 2008, sebbene nel corso del giudizio, era idonea a far decorrere il termine decadenziale, in quanto la decadenza ha natura sostanziale; conseguentemente la successiva domanda del 2015 non poteva impedire il decorso della decadenza già maturata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per prestazioni previdenziali ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, la presentazione di una domanda amministrativa in corso di causa rileva comunque quale momento di avvio del procedimento amministrativo e fa decorrere il termine decadenziale, poiché la decadenza ha natura sostanziale e di ordine pubblico. Ha inoltre precisato che una successiva domanda amministrativa per il medesimo beneficio non può impedire né far rivivere il termine già decorso. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito rigettando la domanda introduttiva del giudizio. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte intimata.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970
La decadenza per le prestazioni previdenziali ha natura sostanziale e di ordine pubblico; il termine decorre dalla prima domanda amministrativa relativa al beneficio, anche se presentata in corso di causa, e non viene impedito da una successiva nuova istanza per il medesimo trattamento.
È richiamato come fonte del testo applicato dell'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, nel quale la Corte d'appello aveva collocato l'inizio del termine decadenziale.
art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970
La Corte richiama i precedenti di legittimità che confermano che la riproposizione di una nuova domanda amministrativa, successiva alla maturazione della decadenza, non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodottisi.
Massime di principio
- In materia di prestazioni previdenziali soggette a decadenza sostanziale, il termine decorre dalla prima domanda amministrativa volta a conseguire il medesimo beneficio, a prescindere dal fatto che essa sia stata proposta anche nel corso del giudizio.
- Il giudicato formatosi sulla improponibilità della domanda giudiziale per difetto di previa istanza amministrativa non impedisce che la domanda amministrativa successivamente proposta produca effetti sul decorso del termine decadenziale.
- La presentazione di una nuova domanda amministrativa identica o sostanzialmente coincidente non interrompe né neutralizza una decadenza già maturata.
- Quando la questione è risolvibile sulla base di un principio di diritto consolidato e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
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