Cassazione Penale, Sentenza n. 34847/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Perrone impugna la condanna sostenendo travisamento della prova e carenza di riscontri alle intercettazioni tra coimputati (Martellacci e Piacentini), contestando l'attribuzione di più accessi abusivi al sistema di Poste S.p.A. e sostenendo che un unico accesso del 06/07/2016 era legittimo nell'esercizio delle sue funzioni; lamenta inoltre omissione di valutazione di elementi che proverebbero la millanteria di Martellacci e la plausibile estraneità di Perrone rispetto ai reati contestati (capo 211, 213, 217, 218, 219, 220). Celentano impugna la decisione di patteggiamento in appello ex art. 599-bis, denunciando carenza di motivazione nella determinazione della pena e mancata valutazione della coerenza della pena concordata con le norme.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati e per genericità/inosservanza dei limiti di ammissibilità. Ha richiamato il principio per cui le doglianze sulla valutazione delle prove (art. 192 c.p.p.) non possono essere dedotte come violazione di legge ma solo come vizio di motivazione; ha ritenuto che la Corte di appello abbia fornito motivazione analitica e persuasiva, avendo considerato e respinto le censure difensive, e che le critiche dei ricorrenti si limitino a una rielaborazione meramente alternativa dei fatti. Quanto al patteggiamento in appello, ha ribadito l'ammissibilità limitata del controllo in cassazione: sono sindacabili solo questioni relative alla formazione della volontà di concordare, al consenso del P.M. o all'illegalità della pena, non la riquantificazione della pena concordata salvo illegittimità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di una somma a titolo di costituzioni e spese.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen. (commi 2 e 3)
La Corte ricorda che i vizi relativi alla valutazione delle risultanze probatorie non sono deducibili come violazione di legge ma possono essere esaminati solo nei limiti del vizio motivazionale; le intercettazioni, anche relative a conversazioni alle quali l'imputato non ha partecipato, costituiscono prova diretta e, se indiziarie, devono essere gravi, precisi e concordanti.
In tema di patteggiamento in appello, il controllo in cassazione è limitato: sono ammissibili censure sulla formazione della volontà di accedere al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sull'illegalità della pronuncia; non sono sindacabili la misura della pena concordata salvo che vi sia illegalità.
Richiamato in relazione alla necessità di motivazione e alla possibilità di impugnazione per vizi di motivazione, inquadrando i limiti del sindacato di legittimità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto ai fini della limitazione della esposizione dei motivi nella sintesi della sentenza (richiesta di motivazione nei limiti strettamente necessari).
art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen.
Citato in relazione ai limiti procedurali e di motivazione nelle impugnazioni connesse al patteggiamento.
art. 606 cod. proc. pen. (commi e e c)
Richiamato per i limiti di ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione e per la distinzione tra motivi di diritto e questioni di fatto non sindacabili in cassazione.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento alla disciplina di inammissibilità per carenza di specificità delle doglianze.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa una nuova valutazione del merito o una mera riformulazione alternativa delle prove: le critiche che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti sono inammissibili.
- Le doglianze sulla valutazione delle intercettazioni devono essere specifiche e dimostrare un travisamento palese e decisivo; una deduzione generica di travisamento è inammissibile.
- Le intercettazioni, anche se raccolte tra terzi, possono costituire prova diretta; se assumono valore indiziario devono essere "gravi, precisi e concordanti" secondo art. 192 c.p.p.
- In tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis, il sindacato della Cassazione è limitato: non può modificare la misura della pena concordata salvo che sia manifestamente illegale o ecceda i limiti di legge; sono ammissibili censure sulla formazione della volontà e sulla legalità del negozio processuale.
- Per ottenere l'ammissibilità del ricorso è necessario formulare motivi specifici che evidenzino la manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione essenziale della motivazione, non semplici rilievi di merito.
- I ricorrenti che reiterano in Cassazione i motivi già proposti e respinti in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione di quest'ultimo, rischiano l'inammissibilità e la condanna alle spese.
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