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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18291/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando di fatto la condanna già pronunciata in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 336 e 651 c.p. Il ricorso investiva due profili: il giudizio di responsabilità e la sostituzione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero inammissibili perché, da un lato, si limitavano a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito; dall'altro, risultavano generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    Richiamato come una delle fattispecie per cui vi era condanna in appello; dal testo non emerge ulteriore interpretazione della norma.

  • art. 651 c.p.

    Richiamato come una delle fattispecie per cui vi era condanna in appello; dal testo non emerge ulteriore interpretazione della norma.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e motivate dai giudici di merito, senza offrire specifici argomenti critici rispetto alla decisione impugnata.
  • Le doglianze in cassazione devono confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera genericità del motivo ne determina l'inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei termini previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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