Cassazione Penale, Ordinanza n. 18291/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando di fatto la condanna già pronunciata in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 336 e 651 c.p. Il ricorso investiva due profili: il giudizio di responsabilità e la sostituzione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero inammissibili perché, da un lato, si limitavano a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito; dall'altro, risultavano generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Richiamato come una delle fattispecie per cui vi era condanna in appello; dal testo non emerge ulteriore interpretazione della norma.
Richiamato come una delle fattispecie per cui vi era condanna in appello; dal testo non emerge ulteriore interpretazione della norma.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e motivate dai giudici di merito, senza offrire specifici argomenti critici rispetto alla decisione impugnata.
- Le doglianze in cassazione devono confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera genericità del motivo ne determina l'inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei termini previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18277/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18280/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18281/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18282/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18283/2025 del 15/05/2025
- ordinanza_penale · 15 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18284/2025 del 15/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →