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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 780/2021 del 19/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva rigettato l'appello principale proposto da Bainsizza 83 Srl avverso la pronuncia del Tribunale di Roma che aveva accolto in parte un'azione possessoria promossa da vari condomini (reintegra nel possesso e divieto di molestare il possesso). La Corte d'Appello aveva inoltre accolto l'appello incidentale del condominio di via Flaminia 141 sulla legittimazione attiva, ritenendo valida la delibera amministrativa prodotta in appello. In Cassazione Bainsizza 83 ha depositato quattro motivi di ricorso ma, nel corso del giudizio di legittimità, ha raggiunto con il controricorrente un accordo transattivo e ha chiesto la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale tra le parti, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata. Ha compensato le spese del giudizio di cassazione e ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002, richiamando l'orientamento della Sez. U. n. 8980/2018 sul fatto che la definizione convenzionale in Cassazione determina la cessazione della materia del contendere e la caducazione delle pronunce dei precedenti gradi.

Norme richiamate

  • Codice di Procedura Civile

    art. 382 comma 3; artt. 383 e 384 c.p.c.

    Le tipologie di decisione previste da tali norme non sono applicabili alla definizione per accordo convenzionale intervenuta in Cassazione; pertanto la cessazione della materia del contendere non si inquadra in quelle fattispecie

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13 comma 1-quater e comma 1-bis

    Il raddoppio del contributo unificato (art.13 comma 1-quater) si applica solo se il procedimento si conclude con integrale conferma della statuizione impugnata (rigetto nel merito) o con dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità; non si applica quando la causa cessa per accordo negoziale tra le parti in Cassazione

  • Legge n. 228/2012

    art. 1 comma 17 (modifica al d.P.R. n.115/2002)

    Riferimento normativo sull'introduzione del meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, la cui applicabilità è però esclusa nel caso di cessazione per accordo

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Cass. Sez. U., 11/04/2018, n. 8980

    Principio che la definizione convenzionale della controversia in Cassazione determina la cessazione della materia del contendere e il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata

Massime di principio

  • Se le parti definiscono la controversia con un accordo durante il giudizio di legittimità, il giudice di Cassazione deve dichiarare la cessazione della materia del contendere e la sentenza impugnata perde efficacia.
  • La cessazione della materia del contendere per accordo negoziale non equivale a un rigetto del ricorso; quindi non scatta il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art.13 d.P.R. 115/2002.
  • La produzione in appello di una delibera che autorizza l'amministratore a stare in giudizio può sanare eventuali questioni di legittimazione processuale e può essere ammessa in ogni stato e grado del procedimento se attiene alla regolare costituzione del contraddittorio.
  • Nelle cause possessorie è essenziale la prova del possesso pregresso e della immediata azione di reintegrazione in caso di spoglio; il convenuto che agisce deve dimostrare la cessazione del possesso altrui o il consenso degli aventi diritto per eseguire opere sulle parti comuni.
  • In caso di transazione intervenuta dopo l'impugnazione, le parti devono curare espressamente l'allocazione delle spese e gli eventuali effetti sulla pronuncia impugnata, perché la cessazione per accordo produce la caducazione dell'efficacia della sentenza precedente.

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