Cassazione Penale, Sentenza n. 18401/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il decreto di sequestro della copia forense del telefono cellulare, contestando: 1) mancanza di motivazione quanto alla finalità probatoria e al rapporto di pertinenzialità tra il bene e il reato; 2) prosecuzione indebita dell'accertamento tecnico dopo l'annullamento del primo sequestro; 3) contraddittorietà della motivazione del nuovo decreto rispetto all'ordinanza di annullamento del primo sequestro; 4) violazione del diritto di difesa per mancata immediata restituzione del telefono dopo l'annullamento e conseguente inutilizzabilità dei dati ai sensi dell'art. 191 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e rigettato i motivi principali. Ha ritenuto inammissibili i motivi 1 e 3 poiché attengono a vizi motivazionali non riconducibili a violazione di legge nei limiti dell'art. 325 c.p.p. Ha ritenuto infondati i motivi 2 e 4: l'accertamento tecnico ex art. 360 c.p.p. era stato eseguito prima del deposito dell'ordinanza di annullamento e il telefono era stato restituito tempestivamente; la copia forense, oggetto del nuovo sequestro ex art. 253 c.p.p., è stata legittimamente vincolata perché estratta e selezionata in contraddittorio. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'annullamento del sequestro non determina automaticamente l'illegittimità o l'inutilizzabilità delle prove materialmente acquisite, posto che l'art. 191 c.p.p. riguarda prove acquisite in violazione dei divieti di legge. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina il ricorso per riesame; la decisione richiama il carattere e i limiti del riesame rispetto alla convalida del sequestro probatorio.
Autorizza il sequestro probatorio; applicato dal PM per vincolare la copia forense estratta dal telefono, ritenuta strumento utile per l'accertamento dei fatti contestati.
Regola l'incarico al consulente tecnico; qui il CTU ha estratto la copia forense in contraddittorio e prima dell'annullamento del primo sequestro, legittimando l'acquisizione del materiale selezionato.
Limita il ricorso per cassazione contro le ordinanze ex artt. 322 bis e 324 c.p.p. ai soli casi di violazione di legge; la Corte ha precisato che la mera criticabilità o contraddittorietà della motivazione non rientra automaticamente in detta nozione.
Prevede l'inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita; la Corte ha chiarito che si applica alle prove ottenute in violazione di divieti di legge e non alle prove acquisite nell'ambito di un sequestro poi annullato per vizi motivazionali.
Norma richiamata per la determinazione dell'onere pecuniario a carico del ricorrente (versamento nella Cassa delle Ammende) in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- L'annullamento di un decreto di sequestro non rende automaticamente inutilizzabili gli elementi probatori materialmente acquisiti se l'acquisizione è avvenuta in conformità di legge (accertamento tecnico eseguito prima dell'annullamento, in contraddittorio).
- La copia forense di un dispositivo può essere oggetto di autonomo sequestro probatorio; la valutazione sulla proporzionalità e sulla finalità probatoria può differire rispetto al sequestro dell'apparato fisico, purché il PM indichi le ragioni e l'oggetto della ricerca.
- L'art. 325 c.p.p. limita il ricorso per cassazione alle violazioni di legge: le doglianze meramente motivazionali o di contraddittorietà della motivazione, se non costitutive di un errore di diritto o di un vizio insanabile, possono essere inammissibili in Cassazione.
- Per i dispositivi informatici e telematici il PM deve comunque motivare adeguatamente la finalità probatoria, la perimetrazione temporale e i criteri di selezione dei dati quando si proceda ad analisi approfondite, al fine di garantire il principio di proporzionalità e la tutela dei diritti alla riservatezza.
- L'inutilizzabilità prevista dall'art. 191 c.p.p. si applica alle prove acquisite con modalità vietate dalla legge, non alle prove acquisite nell'ambito di un sequestro poi annullato per carenze motivazionali.
Testo integrale
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