Cassazione Penale, Sentenza n. 7404/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso articolava due motivi: (1) vizio procedurale per inosservanza delle norme sulla comparizione dell'imputato in appello: in udienza del 21/01/2022 il difensore comunicò che Nucito era ristretto in carcere per altra causa e chiese il rinvio per legittimo impedimento, richiesta rigettata dalla Corte di appello che ritenne che l'imputato avrebbe dovuto chiedere tempestivamente la traduzione; (2) doglianza sulla violazione di legge e insufficiente motivazione con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e di una testimone (contraddizioni e mancanza di attendibilità).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato e assorbente il primo motivo: ha affermato il principio per cui la detenzione dell'imputato per altra causa comunicata in udienza integra legittimo impedimento e non grava sull'imputato l'onere di tempestiva comunicazione come avviene per il difensore. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Salerno per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Sezioni Unite, n. 37483/2006 (Arena)
Sez. U., n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234600
La detenzione sopravvenuta dell'imputato per altra causa, comunicata solo in udienza, costituisce legittimo impedimento e non grava sull'imputato l'onere di tempestiva comunicazione per ottenere la traduzione
Sezioni Unite, n. 35399/2010
Sez. U., n. 35399 del 24/06/2010, Rv. 247835
Principio ribadito anche con riguardo all'imputato ristretto che intenda presenziare al giudizio camerale d'appello contro sentenza abbreviata
Sezioni Unite, n. 7635/2021 (Costantino)
Sez. U., n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806
Estensione del principio alla detenzione domiciliare: anche in tale ipotesi sussiste il legittimo impedimento comunicato in udienza
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disposizioni attuative del codice di procedura penale
Limita l'oggetto dei motivi di cassazione; qui usato per delimitare gli argomenti esaminabili
Art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n. 137 (conv. con mod.)
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma richiamata in relazione alla richiesta di discussione orale avanzata dal difensore (disciplina procedurale collegata al periodo emergenziale); non decisiva sulla questione sostanziale ma richiamata nei termini procedurali
Massime di principio
- La detenzione sopravvenuta dell'imputato per altra causa comunicata in udienza configura, di regola, legittimo impedimento e impone al giudice di rinviare o comunque di provvedere alla traduzione o ad accertare la volontà di rinuncia dell'imputato: il mancato accoglimento può determinare l'annullamento della sentenza impugnata.
- Non grava sull'imputato, a differenza del difensore, l'onere di comunicare tempestivamente l'impedimento: la Corte deve valutare l'impedimento anche se la comunicazione avviene in udienza.
- In presenza di un legittimo impedimento accertato, la corretta prassi è disporre la traduzione dell'imputato o, se presente dichiarazione di rinuncia, accertarne la validità; l'inosservanza di tali passaggi è vizio procedurale rilevante.
- Quando un vizio procedurale è assorbente (incide sul diritto dell'imputato a partecipare al giudizio), la Cassazione può annullare con rinvio senza entrare nel merito delle censure sulla valutazione della prova.
- Le contraddizioni nelle dichiarazioni della persona offesa o dei testi impongono un rigoroso esame della attendibilità: se il procedimento prosegue correttamente il giudice di merito deve motivare circa la valutazione delle contraddizioni e la loro incidenza sulla decisione; in sede di rinvio il nuovo giudice dovrà riesaminare la prova alla luce dell'eventuale prescrizione della regola sullegittimo impedimento.
- La difesa, pur non avendo l'onere di tempestiva comunicazione per l'imputato ristretto, deve comunque chiedere espressamente il rinvio per legittimo impedimento e documentare lo stato di detenzione se possibile, per facilitare l'intervento del giudice.
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