Cassazione Penale, Ordinanza n. 32235/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per evasione. Ha dedotto vizi di motivazione su tre profili: esclusione della scriminante dello stato di necessità; esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; considerazione della recidiva. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico, perché non si confrontava in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata; il secondo inammissibile in quanto diretto a sollecitare una rivalutazione del merito; il terzo manifestamente infondato, osservando che la maggiore pericolosità desunta dalla recidiva dipende dall'inefficacia specialpreventiva delle precedenti condanne e non dalla mera gravità astratta del titolo di reato.
Norme richiamate
Indica il delitto di evasione, per il quale la condanna di merito è stata confermata in appello.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere fatta valere in cassazione quando la censura richiede una rivalutazione del merito.
Richiamato come base normativa del reato di evasione oggetto della sentenza impugnata.
Richiamato quale causa di non punibilità dedotta dal ricorrente.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità non priva di colpa.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è generico quando si limita a riproporre censure già formulate senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- È inammissibile in cassazione la doglianza che, sotto la veste del vizio di motivazione, mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito.
- La deduzione della particolare tenuità del fatto non è scrutinabile se richiede accertamenti di fatto o apprezzamenti riservati al giudice di merito, salvo vizi logicamente rilevabili nella motivazione.
- La recidiva può essere valorizzata in relazione all'inefficacia specialpreventiva delle pregresse condanne; la maggiore pericolosità non dipende automaticamente dalla sola astratta gravità del reato contestato.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella causa d'inammissibilità.
Come è indicizzato
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