Cassazione Penale, Ordinanza n. 40332/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al principio di correlazione tra imputazione e sentenza. In particolare ha sostenuto che la decisione di merito avrebbe violato l'art. 521 c.p.p. per asserito mutamento del fatto rispetto al capo di imputazione, con pregiudizio del diritto di difesa. Dalla motivazione emerge che la Corte di legittimità ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata perché non vi era stata una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie concreta e, comunque, l'imputato era stato posto in condizione di difendersi nel corso del processo sulla condotta contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto insussistente la dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il mutamento del fatto richiede una trasformazione radicale della fattispecie concreta tale da determinare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e un effettivo pregiudizio per la difesa. Poiché nel caso concreto l'imputato aveva potuto difendersi sulla condotta contestata, il motivo è stato qualificato come manifestamente infondato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il principio di correlazione tra imputazione e sentenza è violato solo se vi è un mutamento radicale del fatto, tale da incidere sull'oggetto dell'imputazione e sul diritto di difesa; non basta una difformità non essenziale quando l'imputato abbia potuto difendersi sulla condotta contestata.
in caso di inammissibilità del ricorso è dovuta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il principio di correlazione tra accusa e sentenza è violato solo quando la decisione di merito introduca un mutamento radicale dei tratti essenziali del fatto contestato, tale da determinare incertezza sull'oggetto dell'imputazione e concreto pregiudizio del diritto di difesa.
- Non sussiste violazione dell'art. 521 c.p.p. se, nonostante eventuali difformità tra capo di imputazione e sentenza, l'imputato sia stato comunque posto in condizione di difendersi in modo effettivo sulla condotta oggetto del processo.
- Il ricorso per cassazione che deduca una violazione del principio di correlazione è inammissibile quando la censura sia manifestamente infondata alla luce dell'orientamento consolidato sulla nozione di mutamento del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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