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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15323/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che le censure formulate non rientrassero tra i motivi consentiti avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 4.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata per il reato di furto aggravato. Con l'unico motivo deducevano violazione di legge in relazione all'applicazione dei criteri legali della prova e censuravano la motivazione del giudice di primo grado come illogica, assumendo che non fossero state considerate alcune circostanze risultanti dagli atti. La Corte non è entrata nel merito di tali doglianze perché ha rilevato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativi.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata era una decisione di patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione di censure inerenti alla valutazione della prova o alla motivazione sul merito.
  • Le doglianze che contestano la logicità della motivazione o l'omessa considerazione di circostanze di fatto non sono proponibili in cassazione contro il patteggiamento, se non si traducono in uno dei vizi tipizzati dalla legge.
  • Quando il ricorso contro il patteggiamento è proposto per motivi non consentiti, la Corte deve dichiararlo inammissibile, con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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