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Ordinanza

Ordinanza n. 936/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Umbria n. 24/2026, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nell’ambito della procedura di gara relativa all’interconnessione delle Centrali Operative 116117

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Umbria chiedendo la riforma del rigetto della domanda cautelare. Dal testo non sono indicati in dettaglio i singoli motivi di censura né l’atto di gara specificamente contestato. La controversia riguarda una commessa ritenuta funzionale all’attuazione della Missione 6 del PNRR, concernente l’interconnessione delle Centrali Operative 116117 nell’ambito del nuovo modello organizzativo dell’assistenza sanitaria territoriale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto che la commessa fosse funzionale all’attuazione della Missione 6 del PNRR, in quanto relativa all’interconnessione delle Centrali Operative 116117, componenti del nuovo modello organizzativo della rete territoriale del Servizio sanitario nazionale delineato anche dal d.m. Salute n. 77/2022. Ne ha desunto la corretta applicazione del rito speciale PNRR e la sostanziale preclusione della tutela cautelare sospensiva dopo la sottoscrizione del contratto. In ogni caso, il pregiudizio prospettato dall’appellante è stato ritenuto di natura meramente economica e quindi ristorabile all’esito del giudizio di merito, già fissato per il 28 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato; la pronuncia è resa sul ricorso proposto contro l’ordinanza cautelare del TAR.

  • d.m. Ministero della Salute n. 77/2022

    È richiamato quale fonte del nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale, comprendente, tra gli altri elementi, le Centrali Operative 116117.

  • Missione 6 PNRR, Riforma 1 di settore M6C1-1

    La commessa è stata ritenuta funzionale all’attuazione di tale intervento del PNRR; tale qualificazione giustifica l’applicazione del rito speciale PNRR.

Massime di principio

  • Le controversie relative a commesse funzionali all’attuazione di interventi del PNRR rientrano nel rito speciale PNRR quando la connessione con l’intervento finanziato risulta concreta e funzionale, non meramente occasionale.
  • Nel rito speciale PNRR, una volta sottoscritto il contratto, la tutela cautelare sospensiva è sostanzialmente preclusa, secondo quanto affermato dal giudice nella fase cautelare.
  • Il pregiudizio avente natura meramente economica, quando sia ristorabile all’esito del giudizio di merito, non integra di per sé un presupposto sufficiente per la concessione della sospensione cautelare.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoOrganizzazione del servizio sanitarioTutela cautelare
RamiContratti pubbliciSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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