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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 332/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi contestano la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado nel processo per bancarotta della "Metalli Azeta s.r.l.". Patrizia Paduano deduceva carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione delle somme da lei percepite (sosteneva fossero giustificate come retribuzione per l'attività svolta) e criticava l'uso del rapporto di coniugio con Cianci come elemento indiziario; impugnava inoltre la quantificazione della provvisionale. Antonio Cianci contestava l'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto, denunciando mancata valutazione e risposta alle doglianze sull'arco temporale e sulle funzioni effettivamente svolte; contestava altresì la prova delle distrazioni imputate (in particolare il collegamento delle società estere a lui riconducibili) e la motivazione sulla bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che la Corte non aveva risposto alle osservazioni critiche dell'appello e non aveva adeguatamente conciliate le ricostruzioni contabili con la delimitazione temporale della condotta illecita.

La decisione

Il ricorso di Patrizia Paduano è stato dichiarato inammissibile per aspecificità e per non aver impugnato efficacemente la ratio decidendi della Corte territoriale; è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese liquidate per la parte civile (Euro 3.600,00 oltre accessori). Il ricorso di Antonio Cianci è stato ritenuto fondato: la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata nei suoi confronti e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo esame, rilevando carenze di motivazione in ordine alla qualifica di amministratore di fatto, alla prova delle distrazioni verso società ritenute a lui riconducibili e alla bancarotta fraudolenta documentale; il nuovo giudizio dovrà riesaminare integralmente la posizione di Cianci con adeguata motivazione.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    La Corte ha corretto la durata delle pene accessorie previste dall'art. 216, tenendo conto della recidiva e della decorrenza della prescrizione per le posizioni dei singoli imputati

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro dei requisiti formali del ricorso per cassazione e della necessità di correlazione tra impugnazione e motivi della decisione impugnata

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità); la Corte ricorda l'onere di specificare quale dei profili si deduca

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato per colpa

  • Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)

    Richiamata per il principio secondo cui il ricorrente non può lamentare indistintamente tutti i vizi della motivazione: deve indicare con precisione il profilo dedotto, pena l'aspecificità e l'inammissibilità del ricorso

  • Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017 (Bolzoni) e Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017 (Bratomi)

    Giurisprudenza richiamata per chiarire che il dolo del concorrente esterno nella bancarotta distrattiva consiste nella volontarietà dell'apporto che causa il depauperamento del patrimonio sociale, senza richiedere la conoscenza specifica del dissesto

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che deduce vizi della motivazione deve essere specifico: indicare se la motivazione è mancata, contraddittoria o manifestamente illogica e riferirsi espressamente alla ratio decidendi contestata; l'assenza di questa correlazione rende il ricorso inammissibile.
  • Non è possibile impugnare in cassazione la sola quantificazione della provvisionale (quegli aspetti spesso non sono sindacabili in sede di legittimità).
  • Se la Corte d'Appello non affronta o risponde in modo sommario alle doglianze rilevanti svolte in appello (in particolare sulla qualificazione di ruoli gestori o sulla riconducibilità di società estere a un imputato), la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame per carenza di motivazione.
  • Per la configurazione dell'amministratore di fatto non è richiesto l'esercizio di tutte le tipiche funzioni dell'amministratore formale, ma occorre una motivazione congrua che evidenzi elementi sintomatici di inserimento organico e funzioni direttive nell'attività sociale; la valutazione probabilmente è sindacabile in Cassazione solo se priva di adeguata logica o prova.
  • La responsabilità del concorrente esterno per bancarotta distrattiva si fonda sulla volontà di contribuire al depauperamento del patrimonio sociale: non è necessario provare la consapevolezza dello stato di dissesto dell'impresa.
  • Un ricorso inammissibile può esporre il ricorrente a sanzioni economiche (spese processuali, rifusione spese, versamento alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è essenziale una corretta impostazione e specificità delle censure.

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