Cassazione Penale, Sentenza n. 43549/2023 del 26/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'appello era stato dichiarato inammissibile per inosservanza dei termini: la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 18/10/2021 con riserva di deposito della motivazione entro 90 giorni. Il ricorrente ha sostenuto che il termine di 90 giorni scadeva il 16/01/2022, giorno festivo (domenica), e quindi doveva essere prorogato al 17/01/2022; da tale giorno dovevano decorrere i successivi 45 giorni per proporre l'appello (art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.), per cui il termine di impugnazione cadeva il 03/03/2022, data in cui l'atto è stato effettivamente depositato. La Corte di appello aveva invece ritenuto tardivo l'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite e della stessa Corte secondo cui, quando il termine per il deposito della motivazione è riservato e scade in un giorno festivo, la proroga al primo giorno feriale successivo sposta anche la decorrenza del termine successivo per l'impugnazione. Applicando tale principio, la Cassazione ha concluso che l'appello è stato depositato tempestivamente (03/03/2022) e ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte d'appello, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per la prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
Stabilisce i termini per proporre l'appello; la Corte interpreta che, quando il termine per un'attività decorre dalla scadenza di un altro termine (qui il deposito della motivazione), la decorrenza del termine successivo va computata a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di quello precedente
art. 172, comma 4, cod. proc. pen.
Principio generale della proroga dei termini cadenti in giorno festivo al primo giorno feriale successivo; la Corte afferma che tale principio si applica anche quando il giudice si riserva il deposito della motivazione e non trova deroga nell'art. 585
artt. 582 e 583 cod. proc. pen.
Norme generali che regolano il deposito e la motivazione delle sentenze e i termini di impugnazione; richiamate per contestualizzare il calcolo dei termini procedurali
Sez. U. n. 155 del 29/09/2011 (Rossi)
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce che la proroga del giorno festivo sposta anche la decorrenza del termine successivo che 'coincide' con esso; principio richiamato e applicato dalla Corte nel caso in esame
Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020 (R.)
Conferma che il termine per il deposito del gravame decorre dal primo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza e che la proroga per giorno festivo sposta la decorrenza del termine di impugnazione
Massime di principio
- Quando il deposito della motivazione è riservato, il termine per proporre l'appello inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione
- Se la scadenza del termine precedente cade in giorno festivo (es. domenica), la proroga di diritto al primo giorno feriale successivo sposta anche l'inizio del termine successivo: quindi non si perde un giorno utile per l'impugnazione
- Nel calcolo dei termini combinati (termine A per attività X e termine B che decorre dalla scadenza di A) occorre sempre verificare se la scadenza di A cada in giorno festivo e, in tal caso, prorogare A e conseguentemente computare B a partire dal giorno feriale successivo
- La tempestività dell'atto va valutata con attenzione alla data effettiva di deposito e al corretto computo dei termini per eventuali proroghe: se l'atto è depositato entro il termine così calcolato, deve ritenersi ammissibile
- In caso di dubbio sul calcolo dei termini o di decisione dell'ufficio giudiziario avversa, è possibile ricorrere in Cassazione per violazione di norme sulla decorrenza dei termini e sulla proroga dei giorni festivi
- Prassi consigliata: conservare prova certa della data di deposito (ricevute, ricevute telematiche), calcolare sempre le proroghe per festivi e, se possibile, depositare l'impugnazione prima dell'ultimo giorno utile per evitare contestazioni formali
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