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Ordinanza

Ordinanza n. 730/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 22622/2025, favorevole al ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associazione e ministero)

Prevale il privato

La controversia

L'INPS ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda un'indennità previdenziale e l'interpretazione della disciplina sull'irripetibilità delle prestazioni previdenziali percepite in buona fede. L'Istituto ha prospettato un pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza. Il Consiglio di Stato ha rilevato che le questioni interpretative sottese alla controversia richiedono un approfondimento nel merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione della sentenza impugnata. Ha ritenuto non favorevolmente scrutinabili i pregiudizi prospettati dall'INPS, considerando eccezionale la disciplina dell'irripetibilità delle prestazioni previdenziali percepite in buona fede e non estensibile tale disciplina alle prestazioni previdenziali non pensionistiche, quale appariva essere l'indennità controversa, secondo il richiamo a Corte costituzionale n. 8/2023. Ha inoltre rilevato l'insussistenza di un legittimo affidamento dei percettori, in pendenza di giudizi civili e amministrativi aventi a oggetto, in via principale o incidentale, la legittimità della circolare impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 8/2023

    Richiamata a sostegno della natura eccezionale della disciplina dell'irripetibilità delle prestazioni previdenziali percepite in buona fede e della sua non estensibilità alle prestazioni previdenziali non pensionistiche.

Massime di principio

  • La disciplina eccezionale sull'irripetibilità delle prestazioni previdenziali percepite in buona fede non può essere automaticamente estesa alle prestazioni previdenziali non pensionistiche.
  • La pendenza di giudizi civili o amministrativi, principali o incidentali, sulla legittimità dell'atto generale da cui derivano le prestazioni può escludere, allo stato, la configurabilità di un legittimo affidamento dei percettori.
  • In sede cautelare d'appello, quando le questioni interpretative richiedono un indefettibile approfondimento di merito e il pregiudizio dedotto non appare favorevolmente scrutinabile, l'istanza di sospensione della sentenza può essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloDanno da lesione dell'affidamento
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoPrimato del diritto UE e disapplicazione

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