Cassazione Civile, Ordinanza n. 03167/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello e confermato l'annullamento, da parte della commissione tributaria provinciale, di un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2009, con il quale era stato recuperato a tassazione un maggior reddito. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha depositato istanza chiedendo la declaratoria di estinzione del processo per avere aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla legge n. 197 del 2022 e per avere versato quanto dovuto, documentando domanda e pagamento.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia e, verificata la produzione della domanda di definizione e della prova del pagamento, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022. Ha inoltre disposto che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, perché tale misura non si applica nei casi di estinzione del processo, ma solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
art. 1, comma 197, L. 29 dicembre 2022, n. 197
le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata
La presentazione della richiesta di definizione agevolata e il deposito della prova del pagamento nei termini consentono la sospensione del processo e ne legittimano la chiusura secondo la disciplina speciale.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione
Il deposito della documentazione prevista dal comma 197 impone la declaratoria di estinzione del giudizio anche in cassazione.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
In caso di estinzione per definizione agevolata, ciascuna parte sopporta le spese già anticipate.
Cass. 18/01/2022, n. 1420
Il doppio contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio e opera solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle liti pendenti, quando tempestivamente richiesta e documentata con il pagamento dovuto, determina l'estinzione del processo in ogni stato e grado.
- La disciplina speciale sulla definizione della lite prevale sulla decisione sul merito, rendendo superflua la prosecuzione del giudizio di impugnazione.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere esteso analogicamente ai casi di estinzione del processo.
- In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
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