Ordinanza n. 15/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 2543/2023, resa tra le parti, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto al fine: - d’accertare e dichiarare preliminarmente che il Comune di Catania continua tuttora ad occupare “sine titulo” i terreni di comproprietà dei ricorrenti siti in Comune di Catania foglio 27 part 476 – 668 – 1225 – 842 – 843 – 844 – 845 e foglio 28 particella 819 e comunque per la condanna del Comune di Catania: a) a cessare l’occupazione senza titolo dei terreni di loro proprietà censiti in catasto al foglio 27, particelle 476, 668, 1225, 842, 843, 844 e 845 e al foglio 28, particella 819; b) a decidere se: - restituire ai proprietari i terreni ed i fabbricati siti nelle particelle indicate, previo ripristino dello stato dei luoghi; - procedere alla adozione del decreto di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, corrispondendo le somme contemplate in tale disposizione. nonché, per la nomina del Commissario ad acta affinché, in caso di inottemperanza dell’Amministrazione, proceda nei termini indicati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva rigettato la domanda di accertamento dell’occupazione sine titulo e di condanna del Comune alla restituzione dei terreni o all’adozione di un provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Esito
La controversia
Gli appellanti sostengono di essere comproprietari di terreni siti nel Comune di Catania, sui quali il Comune avrebbe realizzato, a partire dagli anni Settanta, opere stradali e un edificio scolastico, continuando a detenere le aree. Contestano la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto non provata la coincidenza tra le particelle indicate nel ricorso e quelle interessate dalla procedura espropriativa non conclusa, nonché dalle vicende relative all’indennità. Dedुcono la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 64, commi 1 e 2, c.p.a., sostenendo che la documentazione prodotta consentirebbe di identificare con certezza le aree e che il Comune non avrebbe contestato né l’occupazione né la realizzazione delle opere, ma soltanto la corrispondenza catastale delle particelle. Ripropongono inoltre i motivi di primo grado, relativi alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 42-bis d.P.R. 327/2001, degli artt. 3, 97 e 42 Cost. e dei principi CEDU, sostenendo l’illiceità dell’occupazione e negando la rilevanza di usucapione o prescrizione. Quanto all’accordo del 1971, affermano che esso avrebbe riguardato soltanto l’indennità di esproprio.
La decisione
Il CGARS non ha definito il merito dell’appello. Ha rilevato che la documentazione acquisita non consente di identificare con chiarezza le particelle interessate dalle opere: il decreto prefettizio del 1969 menziona particelle diverse da quelle indicate dagli appellanti, mentre il verbale del 1971 conferma il progetto della scuola e l’accettazione dell’indennità da parte del dante causa, ma con riferimento anch’esso a particelle differenti. Ritenendo necessario acquisire elementi tecnici per decidere, il Collegio ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affidandola al Prefetto di Catania, con facoltà di delega. Il verificatore dovrà identificare le particelle in comproprietà, accertare le opere realizzate, individuare le aree occupate e quelle eventualmente ancora occupate, ricostruire il procedimento ablatorio, verificare la conclusione dell’espropriazione, la corresponsione dell’indennità e l’eventuale restituzione delle aree. La verificazione dovrà svolgersi entro 120 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, in contraddittorio tra le parti; la relazione conclusiva dovrà essere depositata entro i successivi 60 giorni, tenendo conto delle osservazioni dei consulenti di parte. È stato fissato un acconto sul compenso del verificatore di euro 2.000, provvisoriamente a carico degli appellanti e, in via definitiva, della parte soccombente. La nuova udienza di merito sarà fissata con separato decreto; ogni decisione sul merito e sulle spese è stata riservata.
Norme richiamate
procedere alla adozione del decreto di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, corrispondendo le somme contemplate in tale disposizione
La disposizione è richiamata dagli appellanti quale base della domanda diretta a ottenere, in alternativa alla restituzione, l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante; il CGARS non ne ha ancora definito l’applicazione concreta.
Il Collegio utilizza la verificazione quale incombente istruttorio tecnico per accertare l’identità catastale delle aree, le opere realizzate, l’occupazione, il procedimento ablatorio, la corresponsione dell’indennità e l’eventuale restituzione.
violazione dell’art. 115 c.p.c.
La norma è invocata dagli appellanti in relazione alla valutazione del materiale probatorio e alla mancata contestazione, da parte del Comune, dell’occupazione e della realizzazione delle opere; l’ordinanza non decide definitivamente la censura.
violazione dell’art. 64 comma 1 e 2 c.p.a.
La norma è richiamata dagli appellanti in tema di onere della prova e poteri istruttori del giudice; il Collegio ritiene necessario un ulteriore accertamento tecnico prima della decisione.
Massime di principio
- Quando la decisione su una domanda relativa all’occupazione di suoli privati e alla realizzazione di opere pubbliche dipende dalla precisa identificazione catastale delle particelle, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica per ricostruire la corrispondenza tra le particelle attualmente indicate, quelle oggetto degli atti espropriativi e le aree effettivamente occupate.
- In una controversia sull’occupazione sine titulo, l’accertamento della realizzazione dell’opera non è di per sé sufficiente: occorre verificare quali particelle siano state concretamente occupate, se l’occupazione persista, quale procedimento ablatorio sia stato svolto, se l’espropriazione si sia conclusa, se l’indennità sia stata corrisposta e se le aree siano state restituite.
- La verificazione deve essere svolta in contraddittorio tra le parti; queste possono farsi assistere da tecnici di fiducia e formulare osservazioni sulla relazione, delle quali il verificatore deve tenere conto nella relazione conclusiva.
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