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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01187/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando di fatto la condanna pronunciata nei gradi di merito per il reato contestato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 393 c.p. Il ricorso per cassazione investiva: il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove, la dosimetria della pena, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché, per un verso, erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito e tendevano a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; per altro verso, erano generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    indicato come titolo del reato per il quale vi era stata condanna in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato come causa di non punibilità invocata nel ricorso, ma non riconosciuta.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, se non individuano specifici vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, essendo preclusa alla Corte una rivalutazione di merito.
  • È inammissibile il motivo che non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in affermazioni generiche.
  • La doglianza sulla dosimetria della pena, sul diniego delle attenuanti generiche e sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto deve essere sorretta da specifiche censure alla motivazione, altrimenti è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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