Cassazione Civile, Sentenza n. 16257/2020 del 29/07/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente aveva chiesto la riliquidazione della pensione di vecchiaia riconosciuta dall'INPS in misura inferiore al dovuto e il pagamento delle differenze pensionistiche. Il giudice di primo grado riconobbe il diritto a differenze limitate ai ratei maturati dopo luglio 2007 per effetto della presunta decadenza triennale; la Corte d'appello confermò applicando l'art. 38 del d.l. 98/2011 (conv. L. 111/2011) e ritenendo estinto il diritto ai ratei anteriori al triennio. La ricorrente ha impugnato sostenendo errata interpretazione della norma e facendo valere gli effetti della declaratoria di incostituzionalità della Corte Costituzionale (sent. n. 69/2014).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la disciplina introdotta dall'art. 38 d.l. 98/2011 non potesse retroagire alle riliquidazioni di prestazioni già riconosciute e liquidate prima del 6/7/2011. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite e la sentenza della Corte Costituzionale n. 69/2014, affermando che per le prestazioni parzialmente liquidate prima del 6/7/2011 si applica il regime precedente e non la nuova decadenza; pertanto ai crediti derivanti da riliquidazione si applica la prescrizione ordinaria decennale (salvo specifiche fattispecie di liquidabilità che possano ricondurre a termini più brevi). La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
La Corte sottolinea che, nella disciplina previgente all'art. 38 del d.l. 98/2011, l'art. 47 non poteva essere applicato alle domande di riliquidazione di prestazioni già riconosciute e liquidate prima del 6/7/2011; tali pretese erano soggette alla prescrizione ordinaria decennale e non alla decadenza introdotta successivamente
art. 38 d.l. n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011
art. 38, comma 1, lett. d
La norma ha tentato di estendere il regime di decadenza/termini ridotti anche alle azioni relative a prestazioni parzialmente riconosciute; la Cassazione ha ritenuto però che l'applicazione retroattiva ai giudizi pendenti e alle riliquidazioni relative a prestazioni liquidate prima del 6/7/2011 sia incompatibile con i principi richiamati dalla Corte Costituzionale
Sentenza Corte Costituzionale n. 69/2014
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina, nella parte in cui prevedeva l'applicazione del nuovo regime anche ai giudizi già pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del decreto, tutelando il principio dell'affidamento e impedendo la retroattività della nuova decadenza per i giudizi in corso
L'art. 2948 stabilisce i termini di prescrizione ordinari; la Corte ricorda che tale articolo presuppone la liquidità ed esigibilità del credito e che, per le componenti non liquidate delle prestazioni previdenziali, non sussiste spesso la liquidità necessaria per l'applicazione del termine breve
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129
art. 129 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827
Ai sensi di tale norma le rate di pensione 'non riscosse' prescrivono in cinque anni a favore dell'ente; la giurisprudenza ha distinto però fra rate 'poste in riscossione' e componenti non liquidate, riconoscendo per queste ultime la prescrizione decennale
Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sezioni Unite)
Sez. Un. sent. n. 6491/1996; Sez. Un. n. 12720/2009 e successive pronunce
Le Sezioni Unite hanno stabilito che la decadenza prevista non si applica alle domande volte solo all'adeguamento di prestazioni già riconosciute, imponendo il regime della prescrizione ordinaria decennale per le riliquidazioni antecedenti la nuova disciplina
Massime di principio
- Se la domanda riguarda la riliquidazione o l'adeguamento di una pensione già riconosciuta e liquidata prima del 6/7/2011, non si applica la decadenza introdotta dall'art. 38 del d.l. 98/2011; si applica il regime previgente stabilito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite
- Per crediti derivanti da prestazioni non integralmente liquidate la prescrizione ordinaria decennale è generalmente il termine applicabile, salvo che il credito sia effettivamente liquido e dunque rientri in termini più brevi
- La normativa che modifica i termini di prescrizione/decadenza non può essere applicata retroattivamente ai giudizi pendenti se ciò lede il principio di affidamento, come chiarito dalla Corte Costituzionale (sent. n. 69/2014)
- In casi di contenzioso su riliquidazioni, valutare sempre la data di liquidazione originaria della prestazione per determinare quale regime temporale sia applicabile (previgente vs. nuova disciplina)
- L'eventuale costituzione tardiva dell'INPS può avere rilievo sulle eccezioni processuali ma non modifica il principio secondo cui il termine applicabile alla pretesa sostanziale dipende dalla natura del credito (liquido vs non liquido)
- In mediare strategie processuali, quando si agisce per differenze su pensioni già corrisposte, fondare il gravame sul principio che si tratta di riliquidazione e quindi di prescrizione decennale, richiamando la giurisprudenza di cassazione e la sentenza costituzionale
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