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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24262/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore che gli imponeva l'obbligo di presentazione in occasione delle gare della Juventus, deducendo: 1) omissione di adeguata motivazione rispetto alla memoria difensiva depositata (richiesta di accesso a video/filmati e contestazione del riconoscimento personale, nonché della necessità dell'obbligo di firma alla luce di sistemi telematici di controllo); 2) mancata motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza che giustificavano il provvedimento amministrativo; 3) difetto di motivazione sul giudizio di pericolosità, anche in considerazione dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 4) mancata considerazione delle esigenze lavorative del ricorrente, che rendevano difficoltosa l'ottemperanza all'obbligo di presentazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha escluso l'annullamento generale dell'ordinanza rilevando che la convalida aveva adeguatamente considerato la memoria difensiva e che i presupposti di necessità, urgenza, pericolosità e attribuibilità erano sostanzialmente verificati. Tuttavia ha accolto il motivo relativo alla mancata considerazione delle esigenze lavorative previste dall'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, annullando l'ordinanza limitatamente a tale punto e rinviando al Tribunale di Torino per una valutazione specifica delle esigenze professionali del ricorrente. Ha rigettato il ricorso per il resto. In conseguenza, la Corte ha sospeso l'efficacia dell'obbligo di presentazione previsto dal provvedimento del Questore solo nella misura oggetto dell'annullamento e ha disposto la comunicazione del dispositivo al Questore di Torino.

Norme richiamate

  • legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6

    La norma impone al giudice di tenere conto delle esigenze lavorative del soggetto colpito dall'obbligo di presentazione; inoltre la giurisprudenza individua i presupposti per la convalida (necessità e urgenza, pericolosità concreta, attribuibilità delle condotte e congruità della durata). L'omessa considerazione delle esigenze lavorative comporta annullamento con rinvio sulla sola questione.

  • codice penale, art. 131-bis

    L'applicazione della causa di non punibilità ai fatti rilevati nel procedimento penale non esclude automaticamente la possibilità per l'autorità amministrativa o per il giudice di ritenere sussistente una pericolosità sociale ai fini di misure di prevenzione o di sicurezza. Pertanto la non punibilità non annulla di per sé la valutazione restrittiva della libertà personale.

Massime di principio

  • Il giudice che convalida un provvedimento impositivo deve considerare e motivare le memorie difensive tempestivamente depositate; l'omissione ingiustificata può determinare l'annullamento del provvedimento per violazione del diritto di difesa, salvo che dall'ordinanza risulti in modo chiaro l'esame e l'esclusione implicita delle ragioni difensive.
  • Per la convalida dell'obbligo di presentazione sono necessari e devono essere motivati: a) i presupposti di necessità e urgenza, b) la pericolosità concreta e attuale del soggetto, c) l'attribuibilità delle condotte e la loro riconducibilità alle fattispecie di legge, d) la congruità della durata della misura.
  • La sussistenza di una causa di non punibilità a livello penale (es. art. 131-bis c.p.) non impedisce automaticamente la misura amministrativa o la valutazione giudiziale della pericolosità ai fini di misure di prevenzione; il giudice deve comunque motivare il proprio giudizio sul profilo della pericolosità.
  • Le esigenze lavorative del destinatario dell'obbligo di presentazione devono essere esaminate e valutate espressamente: la loro mancata considerazione comporta annullamento con rinvio limitato alla valutazione di tale elemento e può determinare la sospensione dell'efficacia dell'obbligo rispetto agli orari/lavorativi impattati.
  • L'obbligo di presentazione non è assimilabile a un mero divieto di accesso allo stadio: esso costituisce una limitazione della libertà personale volta a garantire il rispetto del divieto e può essere giustificato quando sussista un adeguato livello indiziario di attribuibilità della condotta.

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