Cassazione Penale, Sentenza n. 34250/2022 del 15/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP del 20/12/2021 che aveva rigettato l'opposizione ex art. 263 comma 5 c.p.p. contro il decreto del P.M. che aveva negato il dissequestro delle quote sociali della Oil Trade Company s.r.l. I motivi dedotti in cassazione erano: (i) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per mancata, contraddittoria o manifestamente illogica motivazione e mancata analisi degli atti del procedimento; (ii) violazione dell'art. 321 c.p.p. in quanto il sequestro sarebbe stato disposto nei confronti di un terzo (la società) sulla scorta di presupposti estranei al ricorrente, con estensione arbitraria di un sequestro per equivalente disposto nei confronti di Lenzi Filippo; (iii) vizio di motivazione per omissioni nel riesame; (iv) inosservanza di norme processuali a pena di nullità (art. 606 lett. c) c.p.p.) per mancata comunicazione della qualità di indagato e mancata notifica degli atti al titolare del bene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: il ricorrente non era legittimato ad impugnare davanti alla Cassazione il provvedimento cautelare reale (si sarebbe dovuto proporre l'appello cautelare reale dinanzi al tribunale della libertà); il ricorso non era autosufficiente perché non allegava né trascriveva integralmente gli atti richiamati (es. provvedimento di sequestro, provvedimenti relativi a Lenzi Filippo), rendendo impossibile per la Corte valutare il vizio denunciato; infine, doglianze relative alla mancata comunicazione della qualità di indagato non possono essere efficacemente sollevate con l'impugnazione di provvedimenti cautelari reali in sede di legittimità. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 606 comma terzo c.p.p., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 263 comma 5 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'opposizione per la restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio; nel caso specifico l'azione era riferita al sequestro di quote sociali e l'ordinanza impugnata riguardava il rigetto di tale opposizione.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata come causa di impugnazione per vizio di motivazione (mancanza/contraddittorietà/manifesta illogicità). La Corte ha rilevato che per far valere tale vizio in Cassazione è necessario rendere il ricorso autosufficiente allegando o trascrivendo integralmente gli atti richiamati.
Norma sulla disciplina del sequestro; richiamata dal ricorrente per sostenere che il sequestro era stato applicato arbitrariamente a beni di terzi. La Corte ha ritenuto che la contestazione di un sequestro reale di tipo preventivo imponeva altro rimedio (appello cautelare reale) e che il ricorso mancava di documentazione necessaria.
art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in relazione a presunte nullità per mancata comunicazione della qualità di indagato; la Corte ha ritenuto tali doglianze inidonee in sede di legittimità nell'impugnazione di provvedimenti cautelari reali.
art. 606 comma terzo cod. proc. pen.
Dispositivo invocato dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenze di legittimazione/autosufficienza.
Norma che consente la condanna al pagamento delle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata a proposito della riassunzione dei motivi in cassazione; presente quale riferimento procedurale nella presentazione del ricorso.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723-01)
Principio di diritto affermato secondo cui il ricorso che deduce vizio di manifesta illogicità della motivazione deve essere autosufficiente e contenere la trascrizione o l'allegazione integrale degli atti richiamati; principio applicato dalla Corte nel caso di specie.
Massime di principio
- Se si impugna la motivazione di un provvedimento cautelare reale davanti alla Cassazione è necessario che il ricorso sia autosufficiente: allegare o trascrivere integralmente gli atti (provvedimento di sequestro, atti a fondamento delle censure) senza i quali la Corte non può valutare il vizio denunciato.
- Quando il provvedimento impugnato è un sequestro reale/preventivo, il rimedio corretto (in luogo della Cassazione) è spesso l'appello cautelare reale dinanzi al tribunale della libertà; la Cassazione non è il canale adeguato per riformare misure reali di natura preventiva.
- Le doglianze relative a vizi formali di comunicazione della qualità di indagato o a nullità processuali connesse alla conoscenza degli atti difficilmente trovano spazio in sede di legittimità se sollevate nell'impugnazione di provvedimenti cautelari reali: tali questioni devono essere tempestivamente dedotte nei rimedi di merito o di gravame appropriati.
- Chi impugna deve avere la legittimazione sostanziale e processuale a proporre il ricorso; l'assenza di legittimazione comporta inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza.
- Per evitare sanzioni (spese e ammende) è fondamentale preliminarmente individuare il rimedio processuale corretto e curare l'autosufficienza del ricorso allegando tutti gli atti necessari e documentazione probatoria a sostegno delle censure.
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