Sentenza del 06/12/2017 n. 5135 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Agevolazioni - Crediti d'imposta - Imprese di produzione cinematografica - Individuazione della prima dichiarazione utile - Errori formali - Diritto al credito - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'utilizzo di un credito d'imposta riconosciuto a un'impresa di produzione cinematografica ai sensi dell'art. 1, comma 327, lett. a), della legge n. 244/2007 e dell'art. 1 del d.m. 7 maggio 2009. Il punto controverso era individuare la prima dichiarazione utile per indicare il credito e stabilire se l'inserimento del credito in un rigo errato della dichiarazione ne comportasse la perdita.
La decisione
È stato affermato che il credito d'imposta doveva essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta dell'anno in cui l'impresa aveva ricevuto dal Ministero per i beni e le attività culturali la comunicazione di riconoscimento del credito. Tale indicazione è stata ritenuta corretta e tempestiva. L'utilizzo di un rigo errato è stato qualificato come mero errore formale, non idoneo a compromettere il diritto sostanziale al credito, purché gli elementi dichiarativi consentano di identificarlo e verificarlo.
Norme richiamate
Art. 1, comma 327, lett. a), legge n. 244/2007
Disciplina il credito d'imposta spettante alle imprese di produzione cinematografica.
Art. 1 del d.m. 7 maggio 2009
Regola il credito d'imposta e il relativo utilizzo da parte delle imprese cinematografiche.
Massime di principio
- Quando una norma consente di utilizzare un credito d'imposta nella prima dichiarazione utile, tale dichiarazione va normalmente individuata in quella relativa al periodo d'imposta in cui il contribuente riceve la comunicazione ufficiale di riconoscimento del credito, salvo diverse disposizioni specifiche.
- Un errore meramente formale, come l'indicazione del credito in un rigo non corretto, non comporta automaticamente la decadenza dal beneficio se il credito è stato tempestivamente dichiarato e l'amministrazione può comunque verificarne esistenza, ammontare e spettanza.
- Gli errori formali devono essere distinti dalle violazioni sostanziali: la tutela del contribuente opera quando l'errore non altera il presupposto del beneficio, non determina un credito inesistente o non utilizzabile e non impedisce i controlli fiscali.
- Per ridurre il rischio di contestazioni, il contribuente dovrebbe indicare il credito nella prima dichiarazione utile, conservare la comunicazione di riconoscimento e correggere, ove possibile, gli errori formali mediante dichiarazione integrativa.
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