Cassazione Penale, Sentenza n. 25454/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (indagato)
La controversia
Nel corso di un procedimento cautelare il Tribunale del riesame aveva annullato l’ordinanza del GIP che aveva applicato la custodia in carcere nei confronti di una indagata per partecipazione a un’associazione per delinquere e per ulteriori reati connessi a un meccanismo di intestazione fittizia e trasferimento di beni. Il riesame aveva ritenuto inutilizzabili, per violazione dell’art. 270 c.p.p., i risultati di intercettazioni telefoniche utilizzate a fondamento della misura, perché le captazioni erano state autorizzate in un diverso procedimento relativo ad altro gruppo associativo e i fatti emersi a carico dell’indagata appartenevano a un sodalizio ritenuto distinto e autonomo. Il pubblico ministero ha ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 270 c.p.p. e contraddittorietà della motivazione: secondo la procura, il Tribunale avrebbe confuso la prima intercettazione, dalla quale era emerso un indizio poi sviluppato in indagini patrimoniali, con le successive captazioni autorizzate su richiesta del PM nel medesimo procedimento; avrebbe inoltre dovuto valutare l’utilizzabilità "decreto per decreto", distinguendo la fase originaria da quella successiva, nella quale sarebbero stati enucleati autonomamente i fatti riferibili al gruppo dell’indagata. La Corte ha però dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e non autosufficiente: il ricorrente, pur affermando la necessità di una valutazione puntuale delle singole autorizzazioni e proroghe, non ha allegato tutti gli atti necessari a ricostruire la sequenza procedimentale delle intercettazioni e a verificare in concreto la dedotta violazione dell’art. 270 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto che la doglianza sull’utilizzabilità delle intercettazioni fosse formulata in modo generico e privo di autosufficienza, perché non accompagnata dalla completa produzione e indicazione degli atti necessari a verificare, decreto per decreto, l’asserito passaggio dal procedimento originario a quello relativo all’indagata. È stato ribadito che, quando si deduce in sede di legittimità l’inutilizzabilità o, specularmente, l’utilizzabilità delle intercettazioni, la parte deve indicare specificamente e allegare gli atti processuali rilevanti. L’ordinanza del riesame che aveva escluso il materiale captativo e revocato la misura cautelare è dunque rimasta ferma.
Norme richiamate
disciplina l’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi; la loro spendibilità deve essere verificata in concreto rispetto alla sequenza procedimentale e ai limiti legali invocati nel ricorso.
l’obbligo di specificità dei motivi di impugnazione impone di indicare con precisione le ragioni di censura e gli atti rilevanti, a pena di inammissibilità del ricorso.
il ricorrente deve indicare gli elementi di fatto e gli atti sui quali fonda la deduzione, per consentire il controllo di legittimità sull’errore in procedendo.
richiamato nel ragionamento del riesame per escludere una connessione rilevante tra i procedimenti e tra i diversi gruppi investigati.
richiamato dal ricorrente come parametro della disciplina delle intercettazioni autorizzate nel procedimento originario e in quello successivo.
richiamato dal ricorrente in relazione ai decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni.
tra i reati provvisoriamente contestati alla destinataria della misura cautelare.
tra i reati provvisoriamente contestati alla destinataria della misura cautelare; il ricorso collega a tale fattispecie l’evoluzione investigativa.
tra i reati provvisoriamente contestati alla destinataria della misura cautelare.
Massime di principio
- In tema di intercettazioni, la deduzione di inutilizzabilità o di utilizzabilità dei risultati captativi richiede una ricostruzione puntuale della sequenza autorizzativa e delle relative proroghe; non è sufficiente un’affermazione astratta sulla correttezza o scorrettezza del procedimento investigativo.
- Quando il ricorso per cassazione censura la violazione dei limiti di utilizzabilità delle intercettazioni, la parte deve rispettare un rigoroso onere di specificità e autosufficienza, indicando e allegando gli atti necessari per consentire alla Corte il controllo della doglianza.
- La verifica dell’eventuale emersione di fatti diversi da quelli oggetto dell’originario procedimento captativo non può prescindere dall’esame dei singoli decreti autorizzativi e di proroga, ma tale verifica è possibile solo se il ricorrente mette a disposizione il materiale processuale pertinente.
- Il potere della Corte di cassazione di esaminare gli atti nei motivi di errore in procedendo non esonera il ricorrente dall’onere di selezionare e produrre gli elementi processuali rilevanti; in mancanza, il motivo è generico e inammissibile.
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