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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29781/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi riproponevano questioni già adeguatamente vagliate e respinte dalla Corte d'appello. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 26/06/2024 deducendo, in sostanza, tre profili: la mancata assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze erano meramente riproduttive di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni ritenute corrette.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato solo quale causa di non punibilità invocata dal ricorrente e non riconosciuta nei gradi di merito; la Cassazione non entra nel merito oltre a rilevare che la censura era già stata disattesa dalla Corte d'appello.

  • Cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e già motivate e respinte dal giudice di merito con argomentazioni corrette, senza offrire reali profili di critica autonoma.
  • La deduzione del difetto dell'elemento soggettivo, della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche non consente di per sé l'ammissibilità del ricorso se tali questioni sono state già compiutamente esaminate e confutate in appello.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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