Cassazione Penale, Ordinanza n. 07918/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. L'unico motivo dedotto è stato ritenuto intrinsecamente generico, perché privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto a sostegno dell'impugnazione e dei necessari riferimenti alla motivazione della decisione impugnata. La Corte ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva comunque risposto ai motivi di appello con motivazione esauriente e logica.
Norme richiamate
È richiamato implicitamente per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con chiara indicazione delle ragioni di diritto e puntuali riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- La genericità del motivo di ricorso non è superata se la sentenza di merito ha già fornito una motivazione logica ed esaustiva sui punti contestati.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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