Sentenza del 13/05/2016 n. 116 - Comm. Trib. I grado di Trento
STATUTO DEL CONTRIBUENTE - VERIFICA PRESSO LA SEDE DEL CONTRIBUENTE - ART. 12 CO. 7 L. 212/2000 - MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DI 60 GG. NOTIFICA AVVISO ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE D'URGENZA DOVUTA DALLA NECESSITÀ DI EVITARE DI INCORRERE IN DECADENZA - MANCATA INDICAZIONE DEI FATTI CONCRETI NON IMPUTABILI ALL'AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITÀ DELL'ACCERTAMENTO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento. La mera esigenza di evitare la decadenza non costituisce, da sola, una valida ragione d'urgenza. L'Amministrazione deve dimostrare e indicare nell'atto circostanze concrete, precise e non dipendenti dalla propria organizzazione o inerzia, che giustifichino il mancato rispetto del termine di 60 giorni. In assenza di tale motivazione, l'atto anticipato è invalido.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento notificato prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, decorrente dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica presso la sede del contribuente. L'Ufficio aveva giustificato l'emissione anticipata dell'atto con la necessità di evitare la decadenza dal potere impositivo, ma non aveva indicato fatti concreti, specifici e non imputabili all'Amministrazione tali da rendere effettivamente urgente la notifica.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine di 60 giorni è una garanzia procedimentale per consentire al contribuente di presentare osservazioni. L'emissione anticipata è ammessa solo in presenza di una situazione eccezionale di particolare urgenza, adeguatamente motivata con fatti concreti, specifici e non imputabili all'Amministrazione. La necessità di evitare la decadenza, se non accompagnata da ulteriori circostanze oggettive, non è sufficiente.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
La normativa tutela il contraddittorio e l'affidamento del contribuente nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria; le deroghe alle garanzie procedimentali devono essere interpretate restrittivamente e adeguatamente giustificate.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento segue una verifica presso la sede del contribuente, occorre controllare se sono trascorsi almeno 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura.
- La notifica anticipata rispetto al termine è legittima solo se l'atto espone una motivazione specifica sull'urgenza e indica fatti oggettivi, concreti e non imputabili all'Amministrazione.
- La semplice imminenza della decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento non giustifica automaticamente la violazione del termine dilatorio, soprattutto se la situazione deriva da ritardi o disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.
- In caso di contestazione, il giudice deve verificare non solo l'esistenza formale di una motivazione d'urgenza, ma anche la sua effettiva concretezza, specificità e idoneità a spiegare perché non fosse possibile attendere la scadenza dei 60 giorni.
- Se l'urgenza non è adeguatamente dimostrata, l'avviso di accertamento emesso anticipatamente può essere annullato per violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente.
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