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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32778/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, per entrambi i motivi, la genericità e l'assenza di specificità richieste per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), e dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta, nelle forme distrattiva e documentale, ai sensi degli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, e 219, comma 2, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Con il primo motivo ha denunciato un vizio di motivazione in relazione alla bancarotta distrattiva. La Corte ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, poiché non individuava gli elementi posti alla base della censura e non consentiva al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi formulati, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta. Con il secondo motivo ha denunciato un vizio di motivazione riguardo alla bancarotta documentale. Anche tale motivo è stato ritenuto generico e non specifico, perché riproponeva argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice dell'appello senza correlarsi alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non individua gli elementi concreti sui quali si fonda la censura e non consente al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi mossi.
  • La specificità del motivo di impugnazione richiede una correlazione effettiva tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e le censure formulate nel ricorso; la mera riproposizione di argomenti già esaminati e ritenuti infondati dal giudice del gravame non soddisfa tale requisito.
  • La mancanza di specificità dei motivi di impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale

Testo integrale

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