Cassazione Penale, Sentenza n. 13832/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso il provvedimento cautelare (custodia in carcere) e le valutazioni del Tribunale del riesame circa la sussistenza di gravi indizi di concorso esterno in associazione mafiosa e di estorsione aggravata con metodo mafioso. La difesa contestava l'interpretazione degli elementi probatori (uso dell'autovettura e del personale aziendale, assunzioni, versamenti di denaro, acquisto di biglietti aerei, interventi di terzi per la protezione) e sosteneva la episodicità e la natura non stabile dei rapporti, nonché la possibile esistenza di spiegazioni lecite o di rapporti d'affari personali.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il giudice ha ritenuto infondate le censure della difesa, confermando che gli elementi indiziari formano un quadro coerente di collaborazione consapevole tra Mancuso e soggetti di cosa nostra (assunzione di faccendieri, messa a disposizione di mezzi e personale, pagamenti a esponenti mafiosi, intervento di mafiosi per chiudere controversie lavorative, relazioni con più mandamenti). Anche la valutazione sulla congruità della somma versata ai Salvato è stata ritenuta compatibile con un accordo perfezionato tramite azione intimidatoria esercitata da Micalizzi. Quanto alla custodia cautelare, si è ritenuta applicabile la presunzione delle esigenze cautelari in presenza dei gravi indizi per concorso esterno in associazione mafiosa e per estorsione aggravata; tale presunzione non è stata superata dalla difesa poiché non è stata fornita una prognosi affidabile di non ripetibilità fondata sui fatti.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La norma è richiamata in relazione alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare quando sussistono gravi indizi per reati connessi ad associazioni mafiose; va interpretata alla luce della giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost. n.48/2015) e di Cassazione (Sez.1, n.10946/16.12.2020) secondo cui non c'è equiparazione automatica tra concorso esterno e partecipazione associativa, ma permane una presunzione che può essere superata da una valutazione prognostica ancorata a fatti concreti.
Corte costituzionale, sentenza n.48 del 2015
presente nel testo come criterio interpretativo
La pronuncia viene utilizzata per temperare l'automatismo interpretativo che equiparava il concorso esterno alla partecipazione associativa, richiedendo un'interpretazione costituzionalmente conforme della disciplina cautelare; tuttavia, nel caso esaminato, la Corte suprema considera comunque operativa la presunzione cautelare in presenza di gravi indizi.
Sez. 1 Cass. n.10946 del 16/12/2020 (Fiore)
Rv. 280757 - 01 (citata nel testo)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per spiegare l'assetto interpretativo della presunzione cautelare in materia di concorso esterno: pur non essendovi equiparazione automatica al 416-bis, la presenza di gravi indizi può legittimare la custodia in carcere salvo che la difesa non superi la presunzione con una prognosi concreta e fondata.
Massime di principio
- La mera esistenza di rapporti d'affari o di cortesia con soggetti poi identificati come elementi di cosa nostra non esclude di per sé il concorso esterno se il contesto dimostra messa a disposizione di mezzi, personale, assunzioni o pagamenti che favoriscono l'organizzazione.
- Assunzioni di persone segnalate da esponenti mafiosi, l'utilizzo di mezzi aziendali per attività riconducibili a esponenti mafiosi, e pagamenti ripetuti a soggetti legati ai mandamenti sono indizi rilevanti della collaborazione consapevole e possono integrare il quadro indiziario per il concorso esterno.
- Interventi di esponenti mafiosi per 'proteggere' o risolvere controversie a favore di un imprenditore sono elementi che congiuntamente ad altri fatti (assunzioni, versamenti, relazioni tra famiglie) rafforzano l'ipotesi di rapporto sinallagmatico con l'organizzazione.
- Nel caso di estorsione, anche una riduzione dell'importo accettata dopo l'intervento di un esponente mafioso può indicare che l'accordo è stato perfezionato sotto la pressione mafiosa; la congruità formale dell'importo non esclude l'aggravante mafiosa se il contesto mostra coartazione.
- La presunzione delle esigenze cautelari in presenza di gravi indizi per reati connessi alla mafia opera, ma può essere superata solo mediante una valutazione prognostica dettagliata e ancorata a elementi fattuali che dimostrino l'eccezionale episodicità, l'assenza di stabilità del vincolo o l'impossibilità di reiterazione.
- Argomentazioni difensive meramente svalutative o non concretamente fondate (es. 'rapporti di cortesia', 'rapporti d'affari personali') sono spesso insufficienti a contrastare una valutazione che valorizza il quadro complessivo degli indizi.
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