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Ordinanza

Ordinanza n. 1578/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. 023036.U del 5.2.2026, comunicato in pari data, con il quale AMA S.p.A. ha escluso dalla procedura di gara IRD Engineering S.r.l., mandante del R.T.I. con mandataria Engeko Scarl, comunicando che, previa estromissione della mandante, l’aggiudicazione sarà disposta in favore del RTI Engeko-Concise in composizione ridotta; - della Nota prot. 283.I del 14.1.2026 con la quale AMA S.p.A., all’esito dei primi chiarimenti ricevuti, ha “confermato” il procedimento di esclusione; e per la condanna della resistente Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, mediante riammissione della ricorrente nel RTI Engeko, con dichiarazione di inefficacia in parte qua del contratto, ove stipulato con il RTI in composizione ridotta, e conseguente subentro; nonché, in subordine, in tutto o in parte, per il risarcimento del danno per equivalente;

Giustizia amministrativa202602025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione della mandante dal raggruppamento temporaneo e conferma dell'esclusione, con previsione di aggiudicazione al raggruppamento in composizione ridotta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa mandante ha impugnato il provvedimento con cui la stazione appaltante l'ha esclusa dalla procedura di gara e la precedente nota con cui, all'esito dei chiarimenti ricevuti, aveva confermato il procedimento di esclusione. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, l'annullamento degli stessi e, quale tutela in forma specifica, la riammissione nel raggruppamento, la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con il raggruppamento in composizione ridotta e il conseguente subentro; in subordine, il risarcimento per equivalente. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto specifico delle doglianze di legittimità dedotte.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare senza anticipare la valutazione dei motivi di merito, dichiarando impregiudicato ogni esame delle doglianze. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché la ricorrente non ha comprovato un pregiudizio grave e irreparabile. In particolare, allo stato non risultava ancora intervenuta l'aggiudicazione della procedura; inoltre, trattandosi di un accordo quadro pluriennale relativo a servizi di ingegneria per interventi sul patrimonio cimiteriale di Roma Capitale, l'eventuale accoglimento del ricorso avrebbe potuto consentire il subentro nell'esecuzione del rapporto, ove nel frattempo instaurato. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 29 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il rigetto è stato motivato, in particolare, dall'insussistenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa quando il ricorrente non dimostri un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato.
  • Nelle controversie relative a una gara non ancora aggiudicata, l'assenza dell'aggiudicazione può escludere, in concreto, la sussistenza del periculum in mora, se non siano provati ulteriori pregiudizi immediati e irreparabili.
  • Quando l'affidamento ha natura di accordo quadro pluriennale, la possibilità di ottenere, in caso di eventuale accoglimento del ricorso, il subentro nell'esecuzione del rapporto può attenuare o escludere l'irreparabilità del pregiudizio cautelare.
  • Il rigetto della domanda cautelare per carenza di periculum in mora non comporta, di per sé, una valutazione negativa sui motivi di merito, che restano impregiudicati.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

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