Ordinanza n. 1578/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. 023036.U del 5.2.2026, comunicato in pari data, con il quale AMA S.p.A. ha escluso dalla procedura di gara IRD Engineering S.r.l., mandante del R.T.I. con mandataria Engeko Scarl, comunicando che, previa estromissione della mandante, l’aggiudicazione sarà disposta in favore del RTI Engeko-Concise in composizione ridotta; - della Nota prot. 283.I del 14.1.2026 con la quale AMA S.p.A., all’esito dei primi chiarimenti ricevuti, ha “confermato” il procedimento di esclusione; e per la condanna della resistente Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, mediante riammissione della ricorrente nel RTI Engeko, con dichiarazione di inefficacia in parte qua del contratto, ove stipulato con il RTI in composizione ridotta, e conseguente subentro; nonché, in subordine, in tutto o in parte, per il risarcimento del danno per equivalente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione della mandante dal raggruppamento temporaneo e conferma dell'esclusione, con previsione di aggiudicazione al raggruppamento in composizione ridotta
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa mandante ha impugnato il provvedimento con cui la stazione appaltante l'ha esclusa dalla procedura di gara e la precedente nota con cui, all'esito dei chiarimenti ricevuti, aveva confermato il procedimento di esclusione. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, l'annullamento degli stessi e, quale tutela in forma specifica, la riammissione nel raggruppamento, la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con il raggruppamento in composizione ridotta e il conseguente subentro; in subordine, il risarcimento per equivalente. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto specifico delle doglianze di legittimità dedotte.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare senza anticipare la valutazione dei motivi di merito, dichiarando impregiudicato ogni esame delle doglianze. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché la ricorrente non ha comprovato un pregiudizio grave e irreparabile. In particolare, allo stato non risultava ancora intervenuta l'aggiudicazione della procedura; inoltre, trattandosi di un accordo quadro pluriennale relativo a servizi di ingegneria per interventi sul patrimonio cimiteriale di Roma Capitale, l'eventuale accoglimento del ricorso avrebbe potuto consentire il subentro nell'esecuzione del rapporto, ove nel frattempo instaurato. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 29 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il rigetto è stato motivato, in particolare, dall'insussistenza del periculum in mora.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa quando il ricorrente non dimostri un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato.
- Nelle controversie relative a una gara non ancora aggiudicata, l'assenza dell'aggiudicazione può escludere, in concreto, la sussistenza del periculum in mora, se non siano provati ulteriori pregiudizi immediati e irreparabili.
- Quando l'affidamento ha natura di accordo quadro pluriennale, la possibilità di ottenere, in caso di eventuale accoglimento del ricorso, il subentro nell'esecuzione del rapporto può attenuare o escludere l'irreparabilità del pregiudizio cautelare.
- Il rigetto della domanda cautelare per carenza di periculum in mora non comporta, di per sé, una valutazione negativa sui motivi di merito, che restano impregiudicati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 164/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 166/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 167/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 168/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 131/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 12 mar 2026Ordinanza n. 132/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →