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Ordinanza

Ordinanza n. 3227/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva accolto la domanda cautelare contro la revoca dell’incarico di giudice onorario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (giudice onorario)

Prevale il privato

La controversia

Le amministrazioni appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva accolto la domanda cautelare proposta dal giudice onorario contro la revoca dell’incarico. Il TAR aveva ordinato una rivalutazione della congruità della misura alla luce della complessiva produttività del ricorrente. L’appello cautelare contestava la tutela accordata in primo grado, prospettando la legittimità delle ragioni poste a fondamento della revoca e l’esistenza di un pregiudizio per l’interesse pubblico nel mantenimento della misura cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Pur lasciando impregiudicata la valutazione del fumus boni iuris, da compiere nella più approfondita sede di merito, il Collegio ha ritenuto assorbente l’insussistenza del periculum in mora. La rivalutazione della congruità della revoca, ordinata dal TAR in rapporto alla complessiva produttività del giudice onorario, non è apparsa allo stato eccessivamente onerosa per l’amministrazione e non sono stati ravvisati pregiudizi irreversibili per l’interesse pubblico nelle more della decisione di merito, anche considerata la prossimità dell’udienza pubblica fissata dal TAR per il 21 ottobre 2026. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, poiché l’appellato non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; l’appello è stato esaminato e respinto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte appellata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello, l’insussistenza del periculum in mora è sufficiente a respingere l’appello cautelare, senza necessità di definire in via anticipata i profili di fumus relativi alla legittimità dell’atto impugnato.
  • Non sussiste un pregiudizio cautelarmente rilevante per l’amministrazione quando la misura disposta dal giudice di primo grado si limita a imporre una rivalutazione della congruità di una misura amministrativa e tale rivalutazione non risulta eccessivamente onerosa né idonea a produrre pregiudizi irreversibili per l’interesse pubblico.
  • La prossimità dell’udienza di merito può concorrere a escludere il periculum in mora, quando riduce temporalmente gli effetti della misura cautelare e rende non irreversibili le conseguenze della sua esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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