Cassazione Penale, Ordinanza n. 16830/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di merito. I motivi erano due: con il primo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; con il secondo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento di una sanzione sostitutiva della pena detentiva breve. In fatto, la Corte ha valorizzato i precedenti penali e specifici dell'imputato, ritenendoli ostativi sia alla mitigazione della pena sia alla prognosi favorevole richiesta per l'applicazione della sanzione sostitutiva. Le parti civili costituite hanno depositato memorie chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con vittoria di spese, senza apportare un contributo decisivo alla decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la mancata concessione delle attenuanti generiche era sorretta da una valutazione di fatto non manifestamente illogica, fondata sui precedenti penali dell'imputato, elemento rilevante ex art. 133 c.p. e ostativo alla mitigazione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla Corte di merito; la motivazione sul diniego della sanzione sostitutiva era immune da illogicità manifesta e correttamente valorizzava i precedenti specifici, dai quali desumeva l'insensibilità dell'imputato alle precedenti condanne e un giudizio negativo sulla sua capacità di rispettare le prescrizioni. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Le parti civili non hanno ottenuto la liquidazione delle spese del grado di cassazione, perché le loro deduzioni non hanno offerto un utile contributo difensivo.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando la valutazione complessiva degli elementi di cui all'art. 133 c.p., in particolare i precedenti penali, deponga in senso ostativo alla mitigazione della pena.
I precedenti penali dell'imputato costituiscono uno degli elementi valutabili ai fini della determinazione della pena e possono sorreggere il diniego delle attenuanti generiche.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Per il diniego della sanzione sostitutiva il giudice può valorizzare, con motivazione specifica e concreta, precedenti penali idonei a esprimere un giudizio negativo sulla prognosi rieducativa e sul rispetto delle prescrizioni.
Massime di principio
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante o manifestamente illogica; il semplice richiamo ai precedenti penali dell'imputato può essere sufficiente, se questi sono valutati come elemento ostativo ai sensi dell'art. 133 c.p.
- In materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche sulla base dei soli precedenti penali, purché dalla motivazione emergano in modo specifico e concreto elementi negativi sulla finalità rieducativa della misura, sul rischio di recidiva e sulla capacità di rispettare le prescrizioni.
- Il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e motivate adeguatamente dal giudice di merito è inammissibile in cassazione quando non individua reali vizi di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di causa di esclusione della colpa, al pagamento della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
- La parte civile non ha diritto alla liquidazione delle spese del grado di cassazione quando la sua iniziativa difensiva si esaurisce nella mera richiesta di declaratoria di inammissibilità senza apportare un concreto contributo alla decisione.
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