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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40510/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva due motivi: (1) vizio della motivazione per mancata e manifestamente illogica valutazione della credibilità delle persone offese, sottolineando che le loro dichiarazioni erano scarne, corroborate solo da familiari e senza riscontri esterni validi, anche alla luce della condotta pregressa di Alfonso De Luca (condannato con la moglie per truffa in danno del Caponigro); (2) vizio della motivazione per mancata, contraddittoria e illogica valutazione dei riscontri esterni ritenuti decisivi (una consulenza tecnica fondata sulle dichiarazioni delle persone offese e un manoscritto rinvenuto nella disponibilità del Caponigro relativo al Faggiano e alla moglie).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano reiterativi delle doglianze già svolte in appello e, comunque, miravano a una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, materia estranea al sindacato di cassazione quando la motivazione del giudice di merito è adeguata e logica. La Corte ha ritenuto che l'appello e la sentenza di appello avessero motivato in modo chiaro la credibilità delle persone offese e la rilevanza dei riscontri (identità di modus operandi, entità degli interessi usurari, condizioni delle persone offese, elementi tecnici acquisiti). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; nulla è stato accordato alle spese richieste dalle parti civili perché non hanno fornito un contributo specifico a confutare i motivi.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Citato in riferimento ai capi di imputazione per la determinazione della pena in relazione al concorso di reati; la Corte non approfondisce la norma ma l'indicazione conferma i reati ascritti al ricorrente

  • art. 644 cod. pen., comma quinto n. 3 e 4

    Norma richiamata quale fattispecie penale contestata (appropriazione indebita aggravata o assimilata nella rubrica contestuale); la Corte conferma l'imputazione senza ritenere la motivazione in relazione a detta norma viziata

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sul contenuto dei motivi in cassazione: la Corte applica il principio di motivazione sintetica previsto per la decisione di ammissibilità e limitazione della ripetizione dei motivi già esaminati in appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alla cassa delle ammende: la Corte l'ha applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000 al ricorrente per l'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La Corte di cassazione è inammissibile a riesaminare il merito dei fatti quando il ricorso si limita a riproporre le stesse doglianze già dedotte in appello senza indicare specifici vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione.
  • Per censurare la motivazione occorre dimostrare concretamente la sua mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, indicando passaggi specifici e non limitandosi a una generica richiesta di rivalutazione delle prove.
  • Le valutazioni di credibilità e la scelta tra risultanze probatorie sono prevalenti di merito; la cassazione interviene solo se emerge un vizio formale o un vizio logico-palpabile nella motivazione che renda incomprensibile la decisione.
  • Se si vuole impugnare in cassazione una decisione di appello, è essenziale confrontarsi direttamente e puntualmente con i passaggi motivazionali del giudice di secondo grado, evidenziando dove e perché la motivazione sia illogica o omessa.
  • Per evitare l'inammissibilità, bisogna presentare nuovi motivi rilevanti di diritto o procedurali non già valutati in appello, oppure provare che la motivazione contiene contraddizioni che incidono sul diritto e non solo sulla valutazione del merito.
  • Le parti civili che chiedono condanna delle spese in cassazione devono contribuire con argomentazioni specifiche a confutare i motivi di impugnazione; la mera richiesta di dichiarare il ricorso inammissibile senza articolare rilievi non è sufficiente per ottenere le spese.

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