Cassazione Penale, Sentenza n. 13978/2024 del 05/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 26/10/2023 con cui il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello del Procuratore, ha revocato l'autorizzazione concessa con ordinanza del GIP del 22/09/2023 a lasciare il domicilio nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00. Il motivo di ricorso denunciato in Cassazione è l'omessa e illogica motivazione: secondo il ricorrente il Tribunale non avrebbe tenuto conto del mutamento della situazione di fatto, atteso che la moglie (residente a Roma) non può recarsi ad Arezzo dove il De Santis è agli arresti domiciliari e la figlia, diventata madre e con turni di lavoro gravosi, non è più in grado di provvedere alle sue esigenze indispensabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'unico motivo è aspecifico: i difensori non hanno confrontato le specifiche argomentazioni e il percorso logico-giustificativo contenuto nell'ordinanza impugnata, limitandosi a riproporre deduzioni generiche sul mutamento delle condizioni di fatto. La Corte richiamando consolidata giurisprudenza ha ritenuto che non vi sia la necessaria correlazione tra le argomentazioni poste a fondamento del ricorso e la motivazione del provvedimento impugnato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Riferimento formale per indicare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della disciplina emergenziale; non incide sul merito della decisione di inammissibilità.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per la fissazione di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile e con profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 6 n. 23014/29/04/2021; Sez. 3 n. 50750/15/06/2016; Sez. 4 n. 18826/09/02/2012; Sez. 4 n. 34270/03/07/2007)
Principio consolidato secondo il quale il ricorso per cassazione è inammissibile se il motivo è aspecifico, generico o non confronta le ragioni e il percorso logico-argomentativo del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi punto per punto con la motivazione del provvedimento impugnato; non è sufficiente ripetere generiche affermazioni o argomentazioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito.
- Il mutamento della situazione di fatto va documentato con elementi probatori concreti (documenti, attestazioni, certificazioni, dichiarazioni giurate) e va esplicitamente ricondotto ai criteri giuridici decisionali posti dal giudice di merito.
- La Corte di Cassazione non è un giudice di rinvio dei fatti: l'azione deve mirare a dimostrare un vizio di diritto o di motivazione chiaramente individuabile e collegato alle argomentazioni del provvedimento impugnato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella scelta dell'impugnazione, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Per aumentare le chance di ammissibilità è opportuno: a) identificare esattamente i passaggi argomentativi del provvedimento che si contestano; b) fornire prove documentali del mutamento delle circostanze; c) motivare perché la valutazione del giudice di merito sarebbe irragionevole, illogica o in violazione di norme di diritto.
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