Cassazione Penale, Ordinanza n. 28269/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali, oltre alla somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta. L'unico motivo dedotto riguardava il trattamento sanzionatorio: il ricorrente denunciava vizio di motivazione, violazione di legge e inosservanza di norma processuale, lamentando che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente motivato sulla determinazione della pena e sul mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la graduazione della pena e il bilanciamento tra circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione dia conto degli elementi ritenuti decisivi; nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta congrua, anche con riguardo alla mancata tenuta della contabilità e all'assenza di elementi concreti per riconoscere una particolare tenuità dell'offesa ai terzi.
Norme richiamate
richiamato quale base della contestazione unificata dal vincolo della continuazione.
art. 216, comma 1, nn. 1) e 2), R.D. 267/1942
norma incriminatrice relativa alla bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
art. 219, comma 2, n. 1), R.D. 267/1942
richiamato come aggravante nel reato fallimentare contestato.
richiamato nel capo di imputazione in relazione al reato fallimentare contestato.
indicato come criterio di riferimento per la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
richiamato come parametro per la commisurazione della pena da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- La determinazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla secondo i criteri legali degli artt. 132 e 133 c.p.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o priva di riferimento agli elementi decisivi del caso concreto.
- È sufficiente una motivazione sintetica ma congrua quando il giudice espliciti gli elementi ritenuti rilevanti per escludere la prevalenza delle attenuanti generiche e per confermare l'equivalenza con le aggravanti.
- In materia di bancarotta fraudolenta documentale, l'omessa tenuta della contabilità può costituire un indice rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio e del giudizio sulle circostanze, se valorizzata unitamente all'assenza di elementi concreti favorevoli all'imputato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28210/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28212/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28214/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28215/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28216/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28217/2025 del 01/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →