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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28269/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali, oltre alla somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta. L'unico motivo dedotto riguardava il trattamento sanzionatorio: il ricorrente denunciava vizio di motivazione, violazione di legge e inosservanza di norma processuale, lamentando che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente motivato sulla determinazione della pena e sul mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la graduazione della pena e il bilanciamento tra circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione dia conto degli elementi ritenuti decisivi; nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta congrua, anche con riguardo alla mancata tenuta della contabilità e all'assenza di elementi concreti per riconoscere una particolare tenuità dell'offesa ai terzi.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La determinazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla secondo i criteri legali degli artt. 132 e 133 c.p.
  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o priva di riferimento agli elementi decisivi del caso concreto.
  • È sufficiente una motivazione sintetica ma congrua quando il giudice espliciti gli elementi ritenuti rilevanti per escludere la prevalenza delle attenuanti generiche e per confermare l'equivalenza con le aggravanti.
  • In materia di bancarotta fraudolenta documentale, l'omessa tenuta della contabilità può costituire un indice rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio e del giudizio sulle circostanze, se valorizzata unitamente all'assenza di elementi concreti favorevoli all'imputato.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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