Cassazione Penale, Ordinanza n. 02539/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che lo aveva condannato per il porto di un'arma/oggetto atto a offendere senza giustificato motivo. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 533 e 603 c.p.p., lamentando la mancata rinnovazione del dibattimento in appello; con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., contestando la valutazione delle prove e sostenendo che l'oggetto fosse utilizzato per attività lecite (taglio di arbusti e rovi) in montagna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria, osservando che la decisione d'appello si era fondata sul medesimo compendio probatorio del primo grado e su una mera diversa qualificazione giuridica del fatto, senza difforme valutazione della prova dichiarativa; pertanto non era necessaria la rinnovazione ex art. 603 c.p.p. Ha inoltre ritenuto la seconda doglianza inammissibile perché mirava a sollecitare una rivalutazione del merito probatorio, estranea al sindacato di legittimità. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per lamentare l'assenza di corretta valutazione probatoria e della necessaria conferma dell'affermazione di responsabilità.
La Corte ribadisce che la rinnovazione del dibattimento in appello non è necessaria quando la riforma dipende da una diversa qualificazione giuridica del fatto e la decisione si fonda sul medesimo materiale probatorio, senza diversa valutazione della prova dichiarativa.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il motivo fondato sul vizio di motivazione è stato ritenuto inammissibile perché diretto a ottenere una rilettura delle prove e non a denunciare un vero vizio denunciabile in cassazione.
Richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In caso di riforma della sentenza assolutoria in appello dovuta alla sola diversa qualificazione giuridica del fatto, il giudice d'appello non è tenuto a rinnovare l'istruttoria dibattimentale se utilizza il medesimo materiale probatorio già acquisito in primo grado e non opera una diversa valutazione della prova dichiarativa.
- Il controllo di legittimità non consente di ottenere una nuova lettura del compendio probatorio: sono inammissibili i motivi che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirano in realtà a una rivalutazione del merito.
- La deduzione della mancata rinnovazione del dibattimento è manifestamente infondata quando la decisione di appello non si fonda su nuove valutazioni di attendibilità dei dichiaranti ma su una diversa qualificazione del fatto già accertato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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