Cassazione Penale, Sentenza n. 22080/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del GIP del 06/12/2022 che, pur avendo revocato il sequestro probatorio, disponeva la restituzione dell'immobile in favore dei convenuti Laricchiuta e Lopane. I ricorrenti deducevano violazione di legge (art. 1140 c.c. e art. 42, comma secondo, Cost.) per lesione del diritto di possesso, omessa e sommaria motivazione, e sostenevano di essere stati possessori del terrazzino al momento del sequestro, con elementi probatori e atti di custodia che avrebbero dovuto essere considerati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il GIP non aveva compiutamente identificato il soggetto che aveva la reale disponibilità del bene al momento del sequestro e non aveva motivato in modo adeguato la scelta di restituire il bene a soggetti diversi da quelli cui era stato sottratto. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per rivalutazione dell'opposizione e per nuovo esame del caso da parte dell'autorità di merito.
Norme richiamate
Il sequestro probatorio ha finalità istruttorie; cessate le esigenze probatorie il vincolo deve essere revocato e il bene restituito alla persona cui era stato sottratto per garantire la prova, senza che il giudice anticipi la decisione su eventuali contestazioni di terzi
Indica chi è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze del Tribunale del riesame: la persona a cui il bene era stato sottratto dal sequestro probatorio
art. 1140 cod. civile
Richiamato dai ricorrenti a tutela del diritto di possesso, come parametro civile invocato per dimostrare l'irrilevanza di pretese terze non adeguatamente provate nella fase di restituzione
art. 42, comma secondo, Cost.
Invocato per affermare la tutela del diritto di proprietà/possesso, parametri costituzionali richiamati dai ricorrenti per contestare la restituzione a terzi
giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 46651 del 23/10/2012; Sez. 2, n. 43424 del 22/10/2003; Sez. 5, n. 35370 del 22/09/2006)
Principi consolidati: il sequestro probatorio non può essere usato a fini cautelari o conservativi diversi; la restituzione deve ripristinare lo status quo ante e non può anticipare la risoluzione di controversie civili
Massime di principio
- Il sequestro probatorio ha finalità esclusivamente istruttorie: cessate le esigenze probatorie il bene deve essere restituito a chi ne era stato privato al momento del sequestro
- Il giudice che ordina la restituzione deve motivare in modo analitico quale soggetto aveva la reale disponibilità del bene al momento dell'esecuzione del sequestro; motivazione sintetica o apodittica può essere annullata
- Non è consentito utilizzare il sequestro probatorio come strumento per trasferire la disponibilità del bene a terzi a fini conservativi o cautelari diversi da quelli previsti dalla legge
- La restituzione disposta nel procedimento penale non può anticipare la decisione di una controversia civile: eventuali contestazioni sulla legittimità del possesso devono essere adeguatamente valutate ma non risolte sommariamente nella fase di sequestro probatorio
- Quando la documentazione e gli atti (es. affidamento in custodia, atti di acquisto, verifiche all'atto del sequestro) mostrano una situazione complessa o contrastante, occorre un esame dettagliato e motivato dei fatti prima di disporre la restituzione a terzi
- La parte che reclama la restituzione deve essere riconoscibile come titolare della disponibilità al momento del sequestro; l'onere probatorio non può essere indebitamente invertito mediante una motivazione carente
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