Cassazione Civile, Ordinanza n. 34025/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, contro la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta n. 34/2021 relativa a un precedente procedimento. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato, in data 31 ottobre 2023, dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente dalla parte e dal procuratore, ritenuta conforme ai requisiti di cui all'art. 390, comma 2, c.p.c. Le parti intimate non hanno svolto difese in Cassazione. La vicenda decisa dalla Corte non entra nel merito della controversia originaria, perché il giudizio si chiude per rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ne ha verificato la ritualità ai sensi degli artt. 390, comma 2, e 391, ultimo comma, c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Non ha provveduto sulle spese, perché le parti intimate non si sono costituite. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e che non è estensibile oltre tali ipotesi.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso deve rispettare i requisiti formali previsti dalla norma per produrre effetti estintivi nel giudizio di cassazione
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
in presenza di rinuncia rituale, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio di legittimità
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se sottoscritta dalla parte e dal difensore e conforme ai requisiti di legge, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica oltre le ipotesi tassative di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; la misura, avendo natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia e in assenza di costituzione degli intimati, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
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