Cassazione Penale, Sentenza n. 7144/2022 del 01/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata riferita al semestre 18/08/2019 - 18/02/2020. Il provvedimento impugnato aveva ritenuto rilevante una sanzione disciplinare (ammonizione) comminata il 31/12/2019 per avere manomesso i cavi di alimentazione del televisore della cella, cagionando il danneggiamento della scheda madre e l'inutilizzabilità dell'apparecchio, e aveva valorizzato il mancato ristoro del danno come indice di incapacità a partecipare all'opera rieducativa. Il difensore aveva contestato la decisione qualificando la condotta come "marginale ed episodica" e richiamando elementi positivi (encomio del 01/12/2020 e attività lavorativa in cucina nel semestre).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato la corretta applicazione del criterio della semestralizzazione previsto dall'art. 54 l. 354/1975, ritenendo legittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza che ha attribuito rilevanza determinante alla condotta sanzionata nel semestre in esame e al mancato ristoro del danno. Le doglianze difensive sono state ritenute tentativo di diversa valutazione dei fatti non proponibile in sede di legittimità; l'encomio richiamato dal ricorrente rilevava su fatti avvenuti in periodo successivo e non è stato ritenuto idoneo a mutare l'esito. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 54, legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario)
Stabilisce il requisito della partecipazione all'opera di rieducazione per la liberazione anticipata e prescrive che la valutazione si riferisca al singolo semestre di pena (criterio di semestralizzazione).
art. 103, comma 2, d.P.R. n. 230/2000
Precisa che la partecipazione del condannato si desume dall'impiego nel trarre profitto dalle opportunità del trattamento e dal mantenimento di rapporti corretti con operatori, compagni di detenzione, famiglia e comunità esterna.
art. 76, comma 2, lett. a) d.P.R. n. 230/2000
Norma che disciplina l'attribuzione di encomi e riconoscimenti per condotte positive del detenuto; nel caso è stata richiamata dal difensore come elemento positivo, ma la Corte ne ha sottolineato la limitata incidenza se riferita a periodo diverso dal semestre valutato.
Sentenza Corte Costituzionale n. 267/1990
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio che la verifica dei requisiti per la liberazione anticipata deve riferirsi al singolo semestre e collegare il beneficio all'effettiva attivazione del soggetto nel contesto rieducativo.
Massime di principio
- La valutazione per la concessione della liberazione anticipata è limitata al singolo semestre indicato dalla legge: comportamenti rilevanti commessi nel semestre possono precludere il beneficio anche se sussistono successivi comportamenti positivi.
- Un atto disciplinare grave (anche se episodico) che dimostri incapacità a conformarsi alle regole della vita penitenziaria e, soprattutto, l'assenza di ristoro del danno, può impedire la concessione del beneficio.
- Comportamenti positivi o riconoscimenti ottenuti in periodi successivi al semestre valutato hanno limitata efficacia correttiva: il giudice deve ancorare la propria valutazione al periodo di riferimento.
- In sede di cassazione non è possibile chiedere una rivalutazione dei fatti per ottenere una diversa valutazione di merito: le censure che prospettano un'interpretazione alternativa degli accadimenti sono, di norma, inammissibili.
- Per attenuare l'impatto di una sanzione disciplinare sulla concessione dei benefici è utile il ristoro (riparazione) del danno e un comportamento continuativo e documentabile nel semestre rilevante.
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